I contribuenti che non vi hanno già provveduto lo scorso 16 giugno, dovranno versare la prima rata IMU 2015 sui terreni agricoli entro il prossimo 30 ottobre.
La proroga è stata introdotta dalla Legge 125/2015 e consente ai ritardatari di versare l’acconto Imu sui terreni agricoli (relativo al primo semestre 2015) senza applicazione di sanzioni e interessi.
Ricordiamo che anche per il versamento del 30 ottobre sono applicabili le ipotesi di esenzione previste dal Dl 4/2015:
- per i terreni situati in Comuni classificati “montani”dall’Istat e per quelli delle isole minori, è prevista un’esenzione di tipo “oggettivo” (riconosciuta indipendentemente da chi li possiede).
- Per i terreni ubicati in Comuni che l’elenco classifica parzialmente montani, l’esenzione è di tipo “soggettivo” ed è condizionata dal possesso da parte di un coltivatore diretto o di un imprenditore agricolo professionale (Iap, articolo 1 del Dlgs 99/2004) iscritto alla previdenza agricola.
- Per i terreni montani che in base alle precedenti regole (circolare 9/1993) erano esenti da Imu e che nel 2015 non lo sono piùalla luce del nuovo elenco Istat, è prevista una detrazione di imposta pari a 200 euro da applicare, fino a concorrenza del suo ammontare, sull’imposta complessivamente dovuta. La detrazione spetta a patto che i terreni siano posseduti e condotti dai coltivatori diretti e IAP.
Ricordiamo che i contribuenti in possesso delle qualifiche professionali agricole, hanno, inoltre, diritto a un’ulteriore agevolazione sotto forma di riduzione della base imponibile.
In sostanza è prevista l’esenzione da imposta per i terreni agricoli di valore pari o inferiore a 6.000 euro e l’applicazione dell’imposta per scaglioni oltre questo importo.
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