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La strada vicinale esclude il diritto di prelazione

La Corte di Cassazione con la sentenza n. 19235 depositata il 29 settembre 2015 ha affermato che la presenza di una strada vicinale ubicata fra due terreni agricoli esclude il diritto di prelazione del confinante, poiché interrompe la contiguità dei fondi.

Nel rinverdire il proprio consolidato orientamento, la Suprema Corte ha sottolineato che il diritto di prelazione e riscatto del coltivatore diretto, proprietario del terreno confinante, costituisce una limitazione della circolazione della proprietà agricola (oltre che dell'autonomia negoziale) e spetta soltanto nel caso di fondi confinanti in senso giuridicamente proprio, cioè caratterizzati da contiguità fisica e materiale, per contatto reciproco lungo la comune linea di demarcazione (sia essa meramente ideale, ovvero esteriorizzata mediante muri, recinzioni o altri segnali), senza poter essere esteso alla diversa ipotesi della cosiddetta “contiguità funzionale”, ossia di fondi separati ma idonei ad essere accorpati in un'unica azienda agraria.

Ne discende che devono considerarsi non confinanti i fondi posti ai lati di una strada vicinale non aperta al pubblico transito o di una strada agraria privata, dato che il terreno che costituisce la sede stradale, anche se può risultare dall'unione di porzioni distaccate dai fondi confinanti, non resta nella proprietà individuale di ciascuno dei conferenti, ma dà luogo alla formazione di un nuovo bene oggetto di comunione e goduto da tutti in base a un comune diritto di proprietà (conforme, per tutte, sentenza n. 19747 del 27 settembre 2011).



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