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Il Piano Attuativo Nazionale per l’uso sostenibile dei P.F. (PAN) , in applicazione del D.Lgs. 150/2012, definisce all’Allegato VI i requisiti minimi del deposito dell’azienda agricola.
Utilizzatore professionale: colui che utilizza i prodotti fitosanitari nel corso di una attività professionale.
La definizione comprende: operatori, tecnici, imprenditori e lavoratori autonomi, sia del settore agricolo, sia di altri settori (D.Lgs. 150/12)
Il deposito, anche temporaneo, è obbligatorio; non è possibile, neppure per tempi brevi, conservare i P.F. in ambienti non adibiti allo scopo.
Le tipologie di deposito:
Possono essere conservati nel deposito, oltre ai P.F.:
Aspetti strutturali
Il deposito deve:
Anche il deposito costituito da armadio deve essere chiuso a chiave, dotato di griglia che consenta la ventilazione e provvisto all’interno di bacini di contenimento.
Quando siano presenti strumenti per il dosaggio dei prodotti fitosanitari quali bilance, cilindri graduati, ecc., debbono essere puliti dopo ogni utilizzo e conservati nel deposito/armadio.
Dotazioni di sicurezza e sicurezza del personale
In prossimità del deposito devono essere disponibili:
Modalità di conservazione
- i prodotti liquidi nei ripiani più bassi e quelli in polvere in alto;
- i prodotti più tossici e più pesanti nei ripiani più bassi e quelli meno tossici in alto
Esempi di segnaletica