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Speciale Legge di Stabilità Agricola. Esenzione IRAP anche per le Cooperative?

Dalle ultime modifiche apportate al disegno di Legge di Stabilità presentato alle Camere sembra che anche le cooperative agricole possano rientrare fra quei soggetti che a far tempo dal 2016 (esercizio successivo a quello in corso al 31 dicembre 2015) non saranno più soggetti passivi ai fini Irap.

Il nuovo testo del disegno di legge prevede che non sono tenuti al pagamento dell’Irap i soggetti che esercitano una attività agricola ai sensi dell’articolo 32 del Dpr 917/86; pertanto, l’esenzione viene confermata per tutte le imprese agricole che esercitano le attività potenzialmente rientranti nel reddito agrario (non è rilevante che lo dichiarino effettivamente).

In sostanza potrebbe usufruire dell’agevolazione anche le società per azioni che non possono optare per la tassazione catastale (articolo 1, comma 1093 della legge 296/2006) o anche le Srl, Snc o Sas che, pur potendo optare per la determinazione del reddito su base catastale, non hanno esercitato l’opzione.

La novità consiste nella inclusione fra i soggetti esclusi da Irap, delle cooperative agricole di cui all’articolo 10 del Dpr 601/73, si tratta delle cooperative che operano a valle della produzione agricola e cioè quelle che effettuano la manipolazione, trasformazione, conservazione valorizzazione e commercializzazione dei prodotti conferiti dai soci.

L’esenzione scatta a condizione che le predette attività abbiano come oggetto prodotti conferiti prevalentemente dai soci, non rilevando le modalità con cui è avvenuto il processo di trasformazione in quanto qualsiasi prodotto (a prescindere dal suo inserimento nel decreto delle attività agricole connesse) rientra nella agevolazione.

Sono comprese nella esclusione da Irap anche le cooperative di allevamento (stalle sociali) a condizione che gli animali siano allevati mediante mangimi ottenuti per almeno un quarto dal terreno dei soci.

Alla luce delle novità introdotte dalle Legge di Stabilità dal prossimo anno tutte le cooperative che nel 2015 assolvevano l’IRAP con aliquota del 1,9%, saranno esenti dall’applicazione dell’imposta.

 

 

 



 



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