Area Riservata

Archivio

Società semplici, è possibile limitare la responsabilità dei soci?

A seguito dei numerosi quesiti giunti dai nostri abbonati, con la circolare in esame affronteremo le problematiche legate alla possibilità di imputare l'amministrazione della società semplice solo ad alcuni dei soci e le ripercussioni che tale scelta può avere in merito alla responsabilità illimitata dei soci.

La disciplina civilistica dell'amministrazione delle società semplici è dettata dall'art. 2257 del codice civile in base al quale: "Salvo diversa pattuizione, l'amministrazione della società spetta a ciascuno dei soci disgiuntamente dagli altri. Se l'amministrazione spetta disgiuntamente a più soci, ciascun socio amministratore ha diritto di opporsi all'operazione che un altro voglia compiere, prima che sia compiuta. La maggioranza dei soci, determinata secondo la parte attribuita a ciascun socio negli utili, decide sull'opposizione".

La lettura della norma, nella parte in cui si fa riferimento ad una "diversa pattuizione" dei soci è soggetta ad una duplice interpretazione.

Da un lato, si può sostenere che in forza di tale norma sia possibile unicamente optare per un diverso sistema di amministrazione rispetto a quello previsto dal codice civile e, quindi, l'alternativa è tra amministrazione congiunta ed amministrazione disgiunta tra soci che, pertanto, devono obbligatoriamente essere tutti amministratori.

Dall'altro, si può sostenere che la deroga pattizia consentita dal codice al sistema di amministrazione ivi prevista possa riguardare anche i soggetti ai quali affidare il potere di amministrazione.

Riteniamo di condividere questa seconda interpretazione, pertanto l'amministrazione può essere limitata ad alcuni soci o, addirittura, rimessa ad un soggetto terzo non socio.

A sostegno di questa tesi possiamo citare quanto previsto dall'art.  2261 del codice civile, in base al quale: "I soci che non partecipano all'amministrazione hanno diritto di avere dagli amministratori notizia dello svolgimento degli affari sociali, di consultare i documenti relativi all'amministrazione e di ottenere il rendiconto quando gli affari per cui fu costituita la società sono stati compiuti".

Come è evidente la normativa sopra richiamata prevede l'esistenza di soci privi di poteri amministrativi; pertanto, appare legittima la possibilità di ricondurre l'amministrazione della società solo in capo ad alcuni di essi.

Ricordiamo che le limitazioni all'amministrazione della società per essere opponibili ai terzi dovranno essere annotate presso la camera di commercio.

Quest'ultimo adempimento è fondamentale, anche per quanto concerne l'applicazione della previsione di cui all'articolo 2267 del codice civile, in base al quale: "I creditori della società possono far valere i loro diritti sul patrimonio sociale. Per le obbligazioni sociali rispondono inoltre personalmente e solidalmente i soci che hanno agito in nome e per conto della società e, salvo patto contrario, gli altri soci. Il patto deve essere portato a conoscenza dei terzi con mezzi idonei; in mancanza, la limitazione della responsabilità o la esclusione della solidarietà non è opponibile a coloro che non ne hanno avuto conoscenza".

In sostanza, se si vuole rendere opponibile la limitazione di responsabilità ai terzi, la stessa deve essere portata a conoscenza dei terzi attraverso la pubblicazione nel registro delle imprese.

 

 

 



 



©RIPRODUZIONE RISERVATA
aggiornamento-soccida Società semplici, è possibile limitare la responsabilità dei soci?

Please publish modules in offcanvas position.