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Speciale Legge di Stabilità Agricola. Quando l’assegnazione agevolata dei beni ai soci è soggetta ad IVA

Come già anticipato nel nostro speciale, una delle novità più importanti introdotte dal disegno di Legge di Stabilità 2016 è indubbiamente l’assegnazione agevolata dei beni ai soci, come pure la trasformazione in società semplice.

Con la circolare di oggi intendiamo approfondire gli aspetti relativi all’IVA e all’applicazione dell’imposta di registro.

L’art. 9 della proposta di legge non prevede più la disposizione contenuta nelle leggi precedenti secondo cui l’ imposta sostitutiva doveva essere maggiorata del 30% dell’Iva applicabile sul valore normale dei beni assegnati; pertanto, riteniamo che l’imposta si applichi nei modi ordinari.

Le disposizioni applicabili sono quelle dettate dall’articolo 2, punti 5 e 6, del Dpr 633/72.

Il punto 5 (destinazione di beni a finalità estranee all’esercizio dell’impresa) trova applicazione in presenza di trasformazione di una società commerciale in società semplice e stabilisce chel’estromissione dell’immobile rientra nel campo di applicazione dell’Iva se all’atto dell’acquisto sia stata effettuata la detrazione dell’imposta ai sensi dell’articolo 19 del decreto Iva. 

Il punto 6 disciplina l’assegnazione dei beni ai soci eprevede l’applicazione dell’Iva in ogni caso; tuttavia come chiarito dalla circolare dell’Agenzia delle Entrate n. 40 del 13 maggio 2002, l’assegnazione ai soci deve essere assimilata alla destinazione di beni a finalità estranee dell’impresa; conseguentemente anche queste operazioni rientrano nel campo Iva solo se l’imposta è stata detratta a monte. 

Alla luce di quanto sopra riportato il primo passaggio da effettuare per verificare il corretto inquadramento dell’operazione è quello di stabilire se l’immobile sia entrato nella sfera dell’impresa in regime di Iva o meno.

BENI ESCLUSI DA IVA: questa ipotesi può verificarsi se, ad esempio, il bene era posseduto dalla società precedentemente all’introduzione dell’IVA (1973), oppure lo ha apportato un socio privato, oppure è stato acquistato presso un privato, l’assegnazione o la trasformazione in società semplice è fuori campo Iva.

In caso di operazione straordinaria (conferimento, fusione) occorre verificare se la detrazione sia stata esercitata all’acquisto o costruzione dal soggetto dante causa.

In questi casi, qualora nel corso dell’ultimo decennio siano state sostenute spese di ristrutturazione o incrementative con Iva detratta, deve essere eseguita la rettifica della detrazione ai sensi dell’articolo 19 bis 2, comma 2, versando l’Iva in rapporto ai decimi mancanti al compimento del decennio (agenzia delle Entrate, risoluzione 194/E del 17 giugno 2002).

Altra ipotesi di esclusione da Iva è quella che si verifica per i fabbricati abitativi patrimonio per i quali l’imposta è indetraibile ai sensi dell’articolo 19 bis 1 lettera i) del decreto Iva. Ne consegue che generalmente tali immobili vengono estromessi in esclusione da Iva.

Inoltre, in questi casi, l’assegnazione ai soci sconta l’imposta proporzionale di registro ridotta del 50%; quindi per i fabbricati l’imposta sarà pari al 4,5 per cento.

BENI SOGGETTI AD IVA: se il fabbricato è entrato nella sfera della società con Iva detratta, l’estromissione o l’assegnazione entra nel campo di applicazione dell’Iva.

In base all’articolo 10, punti 8 bis e 8 ter, del decreto Iva, l’assoggettamento a Iva è obbligatorio solo se l’operazione è effettuata dall’impresa costruttrice entro cinque anni dall’ultimazione.

Se l’estromissione avviene dopo tale data sarà applicabile il regime di esenzione IVA, salva la facoltà di opzione per l’Iva.

Per i fabbricati strumentali per natura che non rientrano nelle ipotesi sopra descritte l’estromissione sarà esente da Iva, ai sensi del citato punto 8 ter dell’articolo 10 e non genererà nemmeno il pro rata trattandosi di bene strumentale.

Nell’assegnazione l’imposta di registro è prevista nella misura fissa di euro 200, l’imposta catastale è dell’1% e quella ipotecaria del 3% (agenzia delle Entrate, circolare n. 22/E/2013).

Infine si ricorda che per l’autofatturazione dell’immobile imponibile o esente da Iva, l’articolo 13 del Dpr 633/72 prevede che il valore normale è pari al costo corrente al momento in cui si effettua l’operazione.

 

 



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