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Speciale Legge di Stabilità Agricola. Arriva il maxi ammortamento

La Legge di Stabilità 2016, all’art. 7, prevede che per gli investimenti in beni strumentali effettuati da parte di imprese e professionistil'ammortamento deducibile fiscalmente sia maggiorato del 40% rispetto a quello imputato nel conto economico.

La disposizione ha l'obiettivo di incentivare gli investimenti in beni materiali strumentali nuovi e può riguardare anche le aziende agricole che determinano il proprio reddito a costi/ricavi.

L’agevolazione impatta non solo sulle quote di ammortamento, ma anche sui canoni di locazione finanziaria, ferme restando le regole fiscali previste per l'imputazione dei canoni di leasing, nonché i coefficienti di ammortamento previsti dal decreto ministeriale 31 dicembre 1988.

AMBITO SOGGETTIVO DI APPLICAZIONE: possono usufruire del maxi ammortamento le imprese e i professionisti, con la conseguenza che non dovrebbe avere alcun rilievo il regime contabile adottato o la forma giuridica con la quale si esercita l'attività d'impresa o professionale, potendo quindi accedere anche le imprese in contabilità semplificata.

AMBITO OGGETTIVO DI APPLICAZIONE: sono inclusi nell'agevolazione solo i beni materiali strumentali nuovi acquisiti nel periodo che parte dal 15 ottobre 2015 e termina il 31 dicembre 2016.

Sono, invece, esclusi i beni immateriali, beni immobili e beni materiali ammortizzabili per i quali si applicano aliquote di ammortamento inferiori al 6,5% (ulteriori esclusioni saranno poi previste da un'apposita tabella allegata alla legge di stabilità).

Rientrano fra i beni agevolabili anche le autovetture e più in generale i mezzi di trasporto. Tuttavia, relativamente alla maggiorazione del costo fiscalmente deducibile il richiamo alla sola lett. b) fa si che vi rientrino solamente gli automezzi con deduzione limitata al 20% (lett. b), mentre sembrano esclusi i mezzi esclusivamente strumentali e quelli concessi in uso promiscuo ai dipendenti per la maggior parte del periodo d'imposta (disciplinati rispettivamente dalla lett. a) e dalla lett. b-bis) del predetto art. 164 del Tuir).

LA DETERMINAZIONE DELLA PLUSVALENZA: per quanto riguarda le modalità di calcolo della plusvalenza derivante dalla cessione del bene nel corso del processo di ammortamento, riteniamo che in assenza di indicazioni, si possa concludere che la deduzione extracontabile non riduca il costo fiscale del bene, con la conseguenza che per la determinazione della plusvalenza (o minusvalenza) si deve aver riguardo al costo contabile del bene al netto delle quote imputate a conto economico.

Evidenziamo che l'ammortamento maggiorato non impatta in alcun modo sull'imputazione nel conto economico delle quote di ammortamento dei beni (queste ultime restano ancorate ai coefficienti tabellari di cui al decreto 31 dicembre 1988), poiché la maggiorazione è fruita tramite una variazione in diminuzione nel modello Unico; conseguentemente l'agevolazione è “spalmata” lungo la durata del periodo di ammortamento.

Ai sensi di quanto previsto dall'art. 8 del disegno di Legge di Stabilità, non si deve tener conto della deduzione maggiorata dell'ammortamento operata nel modello Unico per la determinazione degli acconti d'imposta per il 2015 e 2016 (periodi d'imposta interessati dall'agevolazione), con la conseguenza che il reddito imponibile deve essere rideterminato.

Infine, ricordiamo che in assenza di chiarimenti ufficiali dell’Amministrazione Finanziaria si può fare riferimento alle precisazioni fornite per la precedente assegnazione agevolata con la circolare ministeriale n. 90/E/2001.

 

 

 



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