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Vendita diretta al di fuori dei locali aziendali, il Ministero offre ulteriori chiarimenti

Come già evidenziato nella circolare di Consulenzaagricola.it n. 284/2015, il Ministero dello Sviluppo Economico con la risoluzione del 14 settembre 2015 n. 162011 ha precisato che l’articolo 4, comma 2, del D.lgs n. 228/2001 non pone alcun limite all'esercizio della vendita diretta da parte degli imprenditori agricoli su superficie private all'aperto, ovunque esse siano ubicate, purché delle stesse l'imprenditore abbia la legittima disponibilità e ferma restando, naturalmente, l'osservanza delle vigenti norme in materia igienico-sanitaria.

Oltre agli importantissimi chiarimenti sopra riportati il Ministero si è recentemente espresso in merito ad ulteriori problematiche di essenziale importanza per un corretto inquadramento di questo istituto:

- COMMERCIO ELETTRONICO DI PRODOTTI AGRICOLI ANCHE A BASE ALCOLICA: con la risoluzione del 14 settembre 2015 n. 162167 il MISE ha chiarito che l’azienda agricola può vendere tramite commercio elettronico  anche liquori prodotti utilizzando in misura prevalente frutti derivanti dall’attività agricola principale.

I chiarimenti di cui sopra si inseriscono nella più ampia disciplina della vendita diretta via WEB dettata dal comma 4 bis dell’art. 4 del D.lgs. 228/2001, in base al quale: “La vendita diretta mediante commercio elettronico può essere iniziata contestualmente all’invio della comunicazione al Comune del luogo ove ha sede l’azienda agricola”.

- COMUNICAZIONE INIZIO ATTIVITÀ PER LA VENDITA DIRETTA SU AREE PUBBLICHE: con la risoluzione del 29 settembre 2015 n. 174892 il Mise ha offerto importanti chiarimenti in merito alla correttezza della comunicazione di inizio attività presentata da un imprenditrice agricola per la vendita diretta su aree pubbliche in forma non itinerante.

Il Ministero ha precisato che per la vendita al dettaglio di prodotti agricoli su aree pubbliche occorre effettuare i seguenti adempimenti:

- per la vendita diretta su aree pubbliche in forma itinerante deve essere effettuata una comunicazione al Comune del luogo ove ha sede l’azienda agricola di produzione;

- per la vendita diretta su aree pubbliche in forma non itinerante la comunicazione deve essere inviata al Comune in cui è effettuata la vendita; nel caso in cui la vendita venga svolta su posteggi dati in concessione, la comunicazione deve contenere anche la richiesta di assegnazione del medesimo.

Inoltre, il Ministero ha chiarito che la Comunicazione deve essere obbligatoriamente effettuata telematicamente attraverso il portale SUAP.

Nel caso in cui la Comunicazione non venga effettuata, oppure venga inviata senza utilizzare le modalità telematiche (ad esempio a mezzo raccomandata), il soggetto sarà sprovvisto del titolo per esercitare la vendita diretta in agricoltura e sarà sanzionabile alla luce di quanto previsto dal D.Lgs 114/98.



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