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Funzionari decaduti. La Cassazione salva la validità degli avvisi di accertamento

La Corte di Cassazione con tre sentenze depositate ieri (228002280322810) segna un punto importante per l’Agenzia per quanto concerne gli atti firmati da circa 800 dirigenti decaduti dopo la pronuncia della Corte costituzionale dello scorso marzo (la 37/2015). 

In sostanza la Suprema corte ha chiarito che la delega di firma al funzionario incaricato, che quindi non ha sostenuto un concorso da dirigente, non è di per sé motivo di nullità dell’atto. Tuttavia, questo principio non vale a sanare tutti gli avvisi, infatti la sentenza n. 22803 precisa che la delega di firma non può essere in bianco senza, quindi, l’indicazione precisa del funzionario che deve firmare.

Le richiamate sentenze sono molto importanti, poiché dopo che nel marzo scorso la Corte Costituzionale ha travolto le norme che hanno consentito di nominare circa 800 funzionari in incarichi dirigenziali senza concorso, è scaturita un’altalena di pronunce giurisprudenziali sulla validità degli accertamenti e degli atri atti firmati da questi ex dirigenti.

In sostanza, con le sentenze di ieri la Cassazione ha sancito tre principi fondamentali in merito a questa problematica:

Non occorre che i funzionari (delegati o deleganti) possiedano qualifiche dirigenziali affinché gli avvisi siano legittimi, quindi la sorte degli atti impositivi (precedenti alla pronuncia 37/2015 della Consulta) sottoscritti da chi ricopriva la funzione di capoufficio o da funzionari della carriera direttiva che avevano ricevuto una delega di firma non è condizionata dalla validità o meno dalla qualifica dirigenziale attribuita in base alla disposizione dichiarata incostituzionale (sentenza 22810/2015, relatore Terrusi).

L’avviso di accertamento è nullo senza la firma del capo ufficio o di un altro impiegato alla carriera direttiva da lui delegato. Come impiegati della carriera direttiva vanno considerati i funzionari della terza area. E ai meri fini della validità dell’atto non occorre che i funzionari deleganti e delegati possiedano la qualifica di dirigente, anche qualora sia richiesta da altre disposizioni. Qualora poi sia il contribuente a contestare la legittimazione alla firma, è onere del fisco provare il possesso dei requisiti previsti dalla legge (sentenza 22800/2015, presidente relatore Cicala).

La delega in bianco, priva del nome del soggetto delegato va considerata nulla, in quanto il contribuente non può agevolmente verificare se il delegatario ha il potere di sottoscrivere l’atto e non gli si può attribuire una tale indagine amministrativa (sentenza 22803/2015, relatore Chindemi).

I principi espressi non “salvano” totalmente gli atti emessi dall’Agenzia, ma delimitano un ambito preciso all’interno del quali l’avviso può essere considerato valido, tanto che nei casi di cui al primo e al secondo punto l’agenzia delle Entrate ha perso nelle controversie esaminate. 

 

 

 



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