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Piccola proprietà contadina. Agevolazioni estese ai fabbricati rurali

La Commissione Tributaria Provinciale di Sondrio con la sentenza n. 39/01/2015 ha stabilito che le agevolazioni della “piccola proprietà contadina” si estendono anche ai fabbricati, purché gli stessi siano pertinenze del terreno agricolo principale. 

Secondo i Giudici di merito la presenza di un fabbricato rurale non compromette il diritto ad usufruire delle agevolazioni quando lo stesso, per caratteristiche e per il vincolo di destinazione palesato nell'atto notarile, costituisce una pertinenza del terreno principale, essendo funzionale allo svolgimento dell'attività agricola.

Non bisogna dimenticare che questo principio è stato recepito anche nella risoluzione dell’Agenzia delle entrate n. 26/E del 2015.

Ricordiamo che la nozione di pertinenzialità è dettata, in linea generale, dal codice civile che all’articolo 817 stabilisce che “Sono pertinenze le cose destinate in modo durevole a servizio o ad ornamento di un'altra cosa. La destinazione può essere effettuata dal proprietario della cosa principale o da chi ha un diritto reale sulla medesima”.

Alla luce della richiamata disposizione affinché si realizzi il vincolo pertinenziale è necessario che sussistano congiuntamente:

UN ELEMENTO SOGGETTIVO, consistente nella volontà manifestata dal proprietario della cosa principale o da colui che è titolare di un diritto reale sulla stessa, di destinare durevolmente la cosa accessoria a servizio ed ornamento del bene principale;

UN ELEMENTO OGGETTIVO, consistente nel rapporto funzionale che deve intercorrere tra il bene principale e quello accessorio.

L’elemento soggettivo sussiste, dunque, in presenza della volontà, espressa o tacita, da parte di chi ne abbia il potere, di destinare a servizio od ornamento del bene principale il bene accessorio. L’elemento oggettivo, invece, si caratterizza per l’instaurazione protratta nel tempo di un rapporto di complementarietà economico-giuridica, fondato sulla subordinazione funzionale di un bene rispetto a quello principale.

In sostanza, il concetto di terreni agricoli e relative pertinenze coincide con la nozione di fondo rustico, inteso quale appezzamento di terreno agricolo comprensivo, eventualmente, dei beni accessori quali, ad esempio, i fabbricati destinati ad abitazione delle persone addette alla coltivazione delle terre, nonché dei loro familiari, ovvero fabbricati destinati al ricovero degli animali, dei prodotti, delle scorte, ecc..

Riteniamo del tutto condivisibile l’orientamento espresso dai Giudici di merito, infatti devono considerarsi inclusi nell’ambito di applicazione delle agevolazioni PPC anche i fabbricati rurali che siano qualificabili quali pertinenze del terreno agricolo, poiché strumentali e funzionali all’esercizio delle attività agricole di cui all’art. 2135 c.c..

 

 



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