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Spese per la ristrutturazione dell'agriturismo. Il punto sulla detrazione Iva

Il corretto inquadramento della detrazione IVA delle spese sostenute per la ristrutturazione dell’agriturismo rappresenta, indubbiamente, una problematica alquanto controversa. Pertanto, con il presente approfondimento intendiamo fare chiarezza sull’orientamento della Giurisprudenza di Legittimità e dell’Agenzia delle Entrate.

- L’ORIENTAMENTO DELLA GIURISPRUDENZA

 Sul punto si è espressa recentemente la Corte di Cassazione che con la sentenza n. 21965 del 21 luglio 2015, ha stabilito che le spese sostenute per la ristrutturazione e manutenzione dei fabbricati rurali strumentali all'esercizio dell'attività agrituristica sono ammesse al regime di detrazione Iva, sempre che il contribuente abbia regolarmente esercitato la relativa opzione.

Nel caso all’esame della Corte una contribuente era stata raggiunta da un avviso di accertamento con il quale l'ufficio aveva negato la detrazione del credito Iva maturato nell'anno d'imposta 2003, con riferimento alle spese di ristrutturazione del fabbricato destinato ad attività agrituristica.

Le motivazioni poste a fondamento dell’avviso si fondavano sul presupposto che le spese di ristrutturazione del fabbricato destinato ad attività agrituristica, dovevano imputarsi all'attività agricola per la quale però, in mancanza di opzione per il regime ordinario, era da ritenersi vigente la regola del regime forfetario che non consentiva alcuna detrazione Iva. Infatti, secondo l’amministrazione, il carattere rurale del fabbricato (art. 9, comma 3-bis, del Dl 557/1993) non poteva far altro che ricondurre lo stesso nell’ambito dell’attività agricola principale.

Con un unico motivo di ricorso la contribuente ha chiesto alla suprema Corte di valutare l'operato dei giudici d'appello che, pur avendo riconosciuto che la stessa aveva esercitato separatamente attività imprenditoriale agricola (secondo il regime forfetario ordinario) e attività agrituristica (per la quale aveva invece optato per il regime Iva ordinario), avevano erroneamente ritenuto che il regime fiscale dovesse essere unico trascurando la specifica normativa Iva.

In particolare si tratta del combinato disposto contenuto negli articoli 19, 34 e 36 del Dpr 633/1972, in forza dei quali:

  • i soggetti che esercitano più attività nell'ambito della stessa impresa hanno la facoltà di esercitare l'opzione per l'applicazione separata dell'imposta relativamente ad alcune delle attività svolte, nella dichiarazione relativa all'anno precedente o nella dichiarazione di inizio attività;
  • in tale ipotesi la detrazione Iva spetta a condizione che l'attività sia gestita con contabilità separata;
  • l'imposta si applica separatamente, secondo i corrispondenti regimi e sulla base dei corrispondenti volumi di affari.

I Giudici di legittimità, in linea con la precedente sentenza n. 11395/2015, hanno accolto la pretesa della contribuente.

Infatti, l'attività agricola principale era esercitata nell'ambito del regime speciale IVA di cui all'articolo 34 Dpr 633/1972, mentre per l'attività di agriturismo era stata effettuata l'opzione per il regime ordinario ai sensi dell'articolo 5, comma 3, della legge 413/1991.

Quest’ultima attività deve essere considerata in modo unitario ed include tipicamente l'attività di organizzazione ed esecuzione del servizio di ospitalità ed alloggio, che non può essere fornito se non attraverso la realizzazione e messa a disposizione di immobili costruiti sul fondo ed adibiti ad uso abitativo.

Ne discende che anche le spese sostenute per la ristrutturazione e manutenzione di tali immobili, la cui funzione tipica (riconosciuta dalla legge) è “strumentale” all'esercizio dell'attività agrituristica, devono godere dell'ordinario regime di detrazione Iva laddove la relativa opzione sia stata regolarmente esercitata.

Al riguardo la Corte di Cassazione ha affermato che non opera nemmeno la limitazione alla detraibilità dell'imposta per le spese di ristrutturazione degli immobili destinati ad uso abitativo, di cui all'articolo 19-bis.1, comma 1, lettera i), del Dpr 633/1972, la quale trova giustificazione solo quando il consumatore finale beneficia direttamente di tali lavori in quanto utilizzatore “in proprio” del bene immobile, a fini esclusivamente abitativi, ovvero allorché l'immobile ristrutturato sia destinato ad utilizzo promiscuo del soggetto passivo.

Qualora invece le spese di ristrutturazione riguardino immobili utilizzati per l'esercizio dell'impresa avente ad oggetto l'attività agrituristica, per i quali la funzione abitativa dell'immobile (costituendo mezzo di attuazione della prestazione di servizio concernente l'ospitalità della clientela) sia direttamente strumentale allo svolgimento dell'attività economica assoggettata ad Iva, le stesse rientrano nel regime ordinario di detrazione ai sensi dell'articolo 19 del Dpr 633/1972 (per tutte, sentenza n. 3455/2014).

Alla luce di tutte le considerazioni sopra svolte i Giudici hanno stabilito che le spese di ristrutturazione del fabbricato destinato all'esercizio dell'attività agrituristica rientrano nel regime ordinario di detrazione dell'Iva, in forza dell'opzione esercitata dalla contribuente.

- I CHIARIMENTI DELL’AMMINISTRAZIONE FINANZIARIA

Con la risoluzione 65/E del 16/03/09, l’Agenzia delle Entrate ha offerto importanti chiarimenti in merito al trattamento fiscale dei costi sostenuti per la realizzazione di una piscina di un agriturismo, offrendo chiarimenti anche per quanto concerne il principio dell’inerenza, essenziale anche al fine di esercitare il diritto alla detrazione IVA.

In buona sostanza l’Amministrazione ha precisato che per il principio dell’inerenza l’IVA pagata sugli investimenti anche di tipo immobiliare, deve essere recuperata dalla gestione agrituristica e non da quella agricola, diversamente dalle decisioni assunte in più occasioni dalle Agenzie delle entrate locali.

Ovviamente, al fine del recupero dell’IVA occorre avere preventivamente optato per il regime IVA normale a cui si rimane vincolati per tre anni anche ai fini delle impostedirette.

L’investimento immobiliare deve, inoltre, essere strettamente inerente all’attività agrituristica, tanto che nel caso esaminato nella risoluzione, l’Agenzia richiede che la piscina sia stata realizzata in linea con le leggi regionali che regolano l’attività agrituristica e che sia strumentale a tale attività.

 

 



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