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Speciale Legge di Stabilità agricola 2016. Ritorna il regime di esonero. Aumenta l'imposta sostitutiva per la rivalutazione

Con un emendamento alla Legge di Stabilità dell’ultima ora è stato ripristino il regime iva agevolato per i piccoli agricoltori, cosiddetto “regime di esonero”.

Ricordiamo, infatti, che all’art. 47, comma 1, il Disegno di Legge di Stabilità abrogava, a far data dal 1° gennaio 2017, il regime di esonero per gli agricoltori con un volume d’affari al disotto dei 7.000 euro.

Stando alle informazioni giunte questa mattina dalle Camere, in cui è in corso l’iter di approvazione della legge, la disposizione di cui sopra è stata eliminata.

In sostanza, le numerose critiche degli esperti di ConsulenzaAgricola.it a questa disposizione sembrano essere state accolte, con la conseguenza che i piccoli imprenditori agricoli potranno continuare ad usufruire del regime di esonero previsto dal comma 6, dell’art. 34 D.P.R. 633/72.

Una ulteriore importante novità è rappresentata dall’aumento dell’imposta sostitutiva per la rivalutazione delle partecipazioni societarie non qualificate all’8% (originariamente era stata prevista al 4 per cento).

In virtù della modifica la rideterminazione del valore fiscale delle partecipazioni possedute da persone fisiche, che la legge di Stabilità introduce ancora una volta con riferimento ai beni posseduti al 1° gennaio 2016 e con scadenza al 30 giugno 2016, sconta l’imposta sostitutiva nella misura dell’8% per tutte le categorie di beni oggetto di rivalutazione (partecipazioni qualificate e non, aree edificabili e terreni agricoli).

Come già anticipato nella nostra circolare n. 333/2015, mediante un emendamento che integra l’originario articolo 9 del Disegno di Legge, viene inoltre confermata anche la possibilità di estromissione dei beni immobili strumentali dalla sfera dell’imprenditore individuale.

La nuova disposizione prevede l’opzione per l’esclusione dal patrimonio dell’impresa dei fabbricati strumentali assolvendo l’imposta sostitutiva dell’8% sulla plusvalenza determinata assumendo come valore finale quello catastale. Gli immobili dovevano essere posseduti al 31 ottobre 2015 e l’estromissione dovrà avvenire entro il 31 maggio 2016 con effetto da tale anno.

 

 

 



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