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Beni ceduti all'asta: differenza fra con incanto senza incanto

In questi momenti particolari di crisi, molti beni immobili vengono ceduti all’asta con prezzi a volte molto interessanti.
Le vendite dei beni all’asta possono avvenire con o senza incanto e quindi riteniamo opportuno fornire alcune indicazioni sulle differenze fra queste due modalità di vendita.

Infatti, quando si decide di acquistare un terreno o una casa all’asta dobbiamo tenere a mente che esistono solitamente due diverse modalità di aste giudiziarie: l’asta con incanto e l’asta senza incanto.

Solitamente, con la nuova procedura, viene applicata di default l’asta senza incanto, ma nel caso dovesse fallire, il tribunale ricorrerà a quella con incanto. Ma cerchiamo adesso di chiarire in cosa si differenziano queste due diverse tipologie.

Asta senza incanto

E’ un tipo di asta in cui la domanda di partecipazione presentata alla Cancelleria è vincolante: ciò significa che una volta presentata una offerta, questa non potrà essere ritirata, perciò in caso fossimo gli unici offerenti saremo obbligati ad acquistare (pena la perdita dell’assegno di cauzione del 10%). Il vantaggio di una asta di tale tipo è dato dal fatto che l’aggiudicazione dell’immobile è immediata e definitiva, sempre che il prezzo finale sia superiore del 20% al prezzo base. Se l’asta senza incanto dovesse andare deserta o dovesse contenere solo offerte non valide si passerà ad una udienza con incanto.

Asta con incanto 

I partecipanti devono presentare le offerte e il Tribunale deve prima di tutto verificare la loro regolarità e poi può procedere con la gara e gli eventuali rialzi. Questi per esser considerati validi devono essere fatti entro 3 minuti dall’ultima offerta: se tale termine non viene rispettato si procederà all’aggiudicazione del lotto all’ultimo offerente.

Ciò che differenzia tale tipo di asta da quella senza incanto è per prima cosa l’aggiudicazione dell’immobile: nel caso di asta con incanto infatti l’immobile non è aggiudicato immediatamente in maniera definitiva in quanto esiste la possibilità di “aumento del quinto”. Se entro 10 giorni dalla conclusione dell’asta un acquirente propone una offerta superiore di un quinto rispetto al prezzo raggiunto nell’asta, il giudice è costretto ad annullare la vendita e indire una nuova asta. Alla nuova asta potranno partecipare tutti gli interessati, non solo chi si era aggiudicato la prima asta, dietro il versamento di una cauzione doppia. Se però non dovesse presentarsi nessuno alla nuova gara, l’immobile diviene di chi ha ottenuto l’aggiudicazione provvisoria.



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