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Gli incentivi per la produzione di energia non scontano le imposte

Con la consulenza giuridica del 15 maggio 2015 l’Agenzia delle Entrate ha fornito importanti chiarimenti sul trattamento fiscale applicabile alla vendita dei certificati bianchi per i soggetti titolari di reddito agrario.

Per offrire un corretto inquadramento fiscale di tali operazioni è necessario prendere spunto dal trattamento riservato agli analoghi certificati verdi.

I CERTIFICATI VERDI 

I certificati verdi costituiscono un incentivo alla produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili e vengono rilasciati dal Gestore Servizi Energetici (GSE) ai soggetti che producono energia da fonti rinnovabili sulla base dell'energia prodotta.

In sostanza rappresentano una integrazione dei ricavi al pari di qualsiasi altro contributo in conto esercizio con finalità compensative dei maggiori oneri connessi alla produzione di energia “verde” rispetto a quella da fonti fossili.

Esiste un vero e proprio mercato dei certificati verdi, infatti possono essere acquistati dai produttori e dagli importatori di energia da fonti non rinnovabili a cui è imposto l'obbligo di immettere nel sistema elettrico nazionale, nell'anno successivo a quello di produzione e/o importazione, una quota minima di energia elettrica prodotta da fonti rinnovabili (oppure di acquistare sul mercato certificati equivalenti).

A tale scopo il Gse emette annualmente certificati verdi per singoli impianti aventi lo scopo di certificare l'avvenuta produzione da fonti rinnovabili, certificati che, entro tre anni dall'emissione, il possessore può negoziare attraverso la piattaforma di contrattazione predisposta dal GSE ovvero mediante contratti con controparti private.

TRATTAMENTO FISCALE DI CERTIFICATI VERDI

• IVA: ai fini dell’imposta sul valore aggiunto i certificati verdi sono equiparati a beni strumentali immateriali e, pertanto, le relative cessioni, ai fini Iva, danno luogo a operazioni imponibili da assoggettare all'aliquota ordinaria (22 per cento).

• Imposte dirette: ai fini delle imposte dirette la Circolare dell'Agenzia delle Entrate n. 32/E/2009 distingue due casi:

- se la cessione è effettuata da un imprenditore agricolo individuale o da una società semplice titolare di reddito agrario, i proventi derivanti dalla cessione dei certificati verdi non sono autonomamente tassabili, poiché rimangono assorbiti nel reddito agrario;

- se la cessione è effettuata da un imprenditore agricolo individuale o da una società semplice che produce energia oltre i limiti stabiliti dalla stessa circolare 32/E del 2009, i proventi derivanti dalla cessione di certificati verdi, riferibili all'energia eccedentaria, si considerano produttivi di reddito d'impresa in quanto costituiscono “plusvalenze” (assimilazione che riteniamo non condivisibile essendo corretta e preferibile quella di contributo in conto esercizio).

I CERTIFICATI BIANCHI

I certificati bianchi (“Titoli di Efficienza Energetica”) certificano i risparmi energetici conseguiti mediante incrementi di efficienza dei processi produttivi delle aziende. Anche in questo caso le aziende carenti nell'assolvimento degli obblighi di legge possono acquistarli accedendo al mercato dei certificati bianchi.

TRATTAMENTO FISCALE DI CERTIFICATI BIANCHI

• IVA: ai fini dell’imposta sul valore aggiunto la vendita di certificati bianchi dà luogo a una prestazione di servizi soggetta all'imposta con applicazione dell'aliquota ordinaria (22%).

• Imposte dirette: ai fini delle Imposte sui redditi, nella consulenza giuridica in esame, l'Agenzia delle Entrate distingue i casi di assegnazione di certificati bianchi:

per i soggetti che naturalmente o per opzione determinano il reddito su base catastale, i relativi proventi non avranno rilevanza, essendo assorbiti dal reddito agrario e, pertanto, gli obblighi fiscali sono assolti mediante la dichiarazione del reddito determinato su base catastale.

- per i soggetti costituiti sotto forma di società di persone o di capitali che non hanno optato per la determinazione del reddito su base catastale, i relativi proventi rilevano sulla base delle ordinarie regole di determinazione del reddito d'impresa come contributi in conto esercizio.

 



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