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Ultimo appuntamento con l'Imu per i terreni agricoli

Come già anticipato nelle nostre precedenti circolari, se l’attuale versione del disegno di legge di Stabilità 2016 verrà confermato, dal prossimo anno i coltivatori diretti e gli imprenditori agricoli a titolo professionale non dovranno più pagare l’IMU sui terreni agricoli.

Per l’anno 2015 non bisognerà, però, dimenticare che il prossimo 16 dicembre scade il termine per il versamento della seconda rata dell'imposta municipale (Imu) sui terreni agricoli, aree edificabili e fabbricati diversi da quelli rurali strumentali.

Ricordiamo che l’imposta è dovuta sulla base del possesso di terreni agricoli fatte salve le ipotesi di esenzione previste dal Dl 4/2015:

Esenzione di tipo oggettivo: per i terreni classificati “montani” dall'Istat e per quelli delle isole minori l’esenzione è prevista a prescindere da chi li possiede e dalla condizione che siano coltivati o meno;

Esenzione di tipo soggettivo: per i terreni che l'elenco classifica parzialmente montani l'esenzione è condizionata al fatto che gli stessi siano posseduti da coltivatori diretti (Cd) o da un imprenditori agricoli professionali (Iap) iscritti alla previdenza agricola.

Detrazione dall’imposta: per i terreni montani che in base alle precedenti regole (circolare n. 9/1993) erano esenti da Imu e che ora non lo sono più alla luce del nuovo elenco Istat, trova applicazione una detrazione di imposta pari a 200 euro da applicare, fino a concorrenza del suo ammontare, sull'imposta complessivamente dovuta.

Anche in questo caso la detrazione spetta solo se i terreni sono posseduti e condotti dai coltivatori diretti e da Iap di cui all'articolo 1 del d.lgs. n. 99/2004, iscritti nella previdenza agricola.

IN CRITERI PER LA DETERMINAZIONE DELL’IMPOSTA: qualora non sia applicabile l'esenzione, l'imposta dovuta si calcola prendendo quale riferimento la tariffa di reddito dominicale vigente al catasto al 1° gennaio 2015, la si rivaluta del 25% e la si moltiplica per 75, se il terreno è posseduto e condotto da coltivatori diretti o Iap o 135 per tutti gli altri.

LE RIDUZIONI: ricordiamoche i contribuenti in possesso delle qualifiche professionali agricole hanno diritto a un'ulteriore agevolazione sotto forma di riduzione della base imponibile. Infatti, il comma 8-bis dell’art. 13 del D.L. 201/2011 prevede l'esenzione da imposta per i terreni agricoli di valore pari o inferiore a 6 mila euro e l'applicazione dell'imposta per scaglioni oltre il predetto importo.

Alla base imponibile così determinata si applica l'aliquota che è pari al 7.6 per mille, a meno che i comuni non abbiano deliberato un'aliquota diversa.

Entro il 16 dicembre l'importo da pagare è pari a 6/12 dell'intero in quanto riferita ai secondi sei mesi dell'anno.

 

 



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