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Tempi duri per gli agricoltori che hanno concesso in affitto il proprio terreno per l’installazione di antenne per la telefonia, infatti, la Corte di Cassazione con la sentenza n. 24026, ha stabilito che queste strutture devono essere accatastate in categoria D e, conseguentemente, sono soggette a Ici e a Imu.
La Cassazione conferma l’orientamento del catasto che con la circolare n. 4 del 16 maggio 2006 si era occupato in modo dettagliato dell’accatastamento delle antenne della telefonia mobile, distinguendo due casi:
Peraltro, la Corte aveva già analizzato un caso simile con la sentenza n. 25837/2008, osservando che “il traliccio in questione ed annessa cabina, alla stregua dall’art. 873 c.c. e della consolidata giurisprudenza di questa Corte, 7285/05-12045/02-2228/01, debbano considerarsi a tutti gli effetti costruzioni: ossia opere aventi caratteri di solidità, stabilità ed immobilizzazione rispetto al suolo”.
I pronunciamenti della Corte di Cassazione impongono una riflessione a tutti quegli imprenditori agricoli che hanno concesso in affitto una porzione del loro terreno per l’installazione di antenne da parte delle società di telefonia.
In questo caso, infatti, all’imprenditore agricolo potrebbe essere contestato il mancato versamento della imposte ICI e IMU relative alla costruzione e il mancato accatastamento dello stesso.
In sostanza, sconsigliamo vivamente di stipulare contratti d’affitto per l’installazione di antenne sul fondo, poiché l’istituto contrattuale maggiormente idoneo è indubbiamente il diritto di superficie che mette al riparo il nudo proprietario del fondo dalle contestazioni di cui sopra.