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Piccola proprietà contadina: agevolazioni ad ampio raggio

La Commissione Tributaria di Sondrio con la sentenza n. 124/3/2015 torna ad esprimersi sull’applicabilità delle agevolazioni legate alla piccola proprietà contadina.

I giudici di merito hanno stabilito che l’agevolazione concessa per il trasferimento di fondi rustici deve essere applicata anche ai fabbricati rurali pertinenti ai terreni oggetto di cessione.

In realtà questi principi sono ben chiari anche all’Amministrazione Finanziaria che li ha recepiti nella risoluzione n. 26/E del 6 marzo 2015.

Con il richiamato documento di prassi è stato chiarito che il trasferimento del fabbricato, pertinenza del terreno agricolo, gode delle agevolazioni previste in materia di piccola proprietà contadina a condizione che il fabbricato rurale svolga una funzione strumentale rispetto al terreno agricolo e non rispetto all'attività esercitata.

Con questi chiarimenti si è voluto in sostanza limitare l’applicabilità dell’agevolazione ai soli casi in cui il fabbricato rurale strumentale sia materialmente ubicato sul terreno agricolo che si intende trasferire.

In realtà l’aspetto maggiormente significativo di questa sentenza è rappresentato dal fatto che viene riconosciuta la legittima applicazione delle agevolazioni PPC a prescindere dal fatto che il valore del fabbricato sia di gran lunga superiore a quello del terreno.

In sostanza la CTP di Sondrio non ha avuto indugi e ha annullato la pretesa erariale sulla base del semplice presupposto che nel caso oggetto di contenzioso il fabbricato era pertinenziale al complesso dei terreni circostanti, a prescindere dal rapporto di valore intercorrente tra fabbricato trasferito e terreni pertinenti.

 

 



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