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Agriturismo: comunque fai sbagli

Non sono passate nemmeno due settimane dall’ultimo approfondimento di Consulenzaagricola.it in merito alla detrazione IVA delle spese sostenute per la ristrutturazione dell’agriturismo, madobbiamo tornare ad occuparci di questo argomento per segnalare un orientamento diametralmente opposto della Corte di Cassazione.

Con la nostra circolare n. 331/2015 del 16 novembre scorso è stato evidenziato che la Corte di Cassazione, con la sentenza n. 21965 del 21 luglio 2015, ha correttamente riconosciuto all’attività agrituristica una propria autonomia giuridica e fiscale nell’ambito della quale deve essere inquadrato il fabbricato rurale strumentale oggetto di ristrutturazione.

Pertanto, in presenza di due attività separate ha riconosciuto la possibilità di portare in detrazione l’imposta assolta per la ristrutturazione del fabbricato nell’ambito dell’attività agrituristica gestita in regime ordinario IVA, a prescindere dal fatto che l’attività agricola principale fosse esercitata in regime speciale IVA.

Nonostante l’orientamento sopra esposto sia del tutto condivisibile, dobbiamo purtroppo segnalare un ulteriore orientamento della Corte di Cassazione di segno contrario.

Infatti i Giudici di legittimità con la sentenza n. 6206/2015 hanno negato il diritto alla detrazione IVA delle spese di ristrutturazione sostenute per il fabbricato destinato all’attività agrituristica sulla base del semplice presupposto che l’attività agricola principale era gestita in regime speciale IVA, disconoscendo l’inquadramento del fabbricato nell’ambito dell’attività agrituristica.

Quest’ultimo orientamento appare a dir poco sconcertante e, soprattutto, getta ulteriori dubbi su di una problematica da tempo controversa e che non trova una univoca interpretazione nell’ambito della stessa Giurisprudenza di legittimità.

 



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