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Niente plusvalenza anche in caso di cessione ad un prezzo inferiore a quello rivalutato

La Commissione tributaria regionale di Cagliari con sentenza n. 134/01/15 ha stabilito che il valore rivalutato dei terreni (edificabili o con destinazione agricola) può essere assunto in luogo del costo o del valore di acquisto (art. 7 della legge 448/2001), anche se la compravendita degli stessi è avvenuta a un prezzo inferiore a quello indicato

L'ufficio aveva ritenuto non valida e inefficace la rivalutazione immobiliare (terreno fabbricabile), con conseguente accertamento della plusvalenza tassabile, poiché la contribuente aveva venduto il terreno a un prezzo inferiore al valore indicato in perizia.

Secondo il Fisco per usufruire della norma di favore (affrancamento della plusvalenza) il valore indicato nell'atto di compravendita sarebbe dovuto essere uguale o superiore a quello evidenziato in perizia.

Per poter usufruire dell'agevolazione il contribuente avrebbe dovuto:

-    procedere a rideterminare il minor valore mediante una nuova perizia;

-    effettuare il versamento dell'imposta sostitutiva dovuta in base alla nuova perizia;

-    chiedere il rimborso dell'imposta sostitutiva pagata in precedenza, ai sensi dell'articolo 38 del Dpr 602/1973 (conforme, risoluzione n. 91/E/2014).

I Giudici della CTR hanno respinto le pretese del fisco, poiché, nonostante il comma 6 dell'articolo 7 della Finanziaria 2002, preveda espressamente che il valore di perizia "costituisce valore normale minimo di riferimento" ai fini sia delle imposte sui redditi che delle imposte di registro, ipotecaria e catastale (cfr. Corte di cassazione, sezione VI civile, ordinanza n. 11387/2015; Ctr di Brescia, sentenza n. 1064/64/15), non può affatto condizionare l'efficacia della rivalutazione che rimane valida anche in caso di vendita dell'immobile a un prezzo inferiore al valore indicato in perizia, a nulla rilevando la tesi contraria riaffermata dall'agenzia delle Entrate nelle circolari n. 15/E/2002 e n. 81/E/2002, stante l'irrilevanza giuridica dei documenti di prassi.

La sentenza merita di essere segnalata poiché può essere utile ai numerosi contribuenti che negli ultimi tempi si sono avvalsi dell'istituto della rivalutazione (riaperta anche con l'attuale disegno di legge di stabilità ancora in fase di approvazione) e hanno venduto (o stanno vendendo) in piena crisi di mercato ad un prezzo inferiore al valore periziato, senza rideterminare il valore al ribasso con una nuova perizia (cfr. circolare n. 47/E/2011; risoluzioni n. 111/E/2010 e n. 53/E/2015). 

 

 



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