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Il futuro della vendita diretta in agricoltura. Ancora agevolazioni per il commercio elettronico on-line

Il commercio elettronico on-line rappresenta indubbiamente il futuro della vendita diretta in agricoltura, infatti permette di fare conoscere i prodotti dell’azienda agricola in tutto il mondo, quindi ben oltre i confini del mercato di paese. 

Questa possibilità è stata espressamente prevista dallo stesso art. 4 del D.Lgs 228/2001 (disciplina della vendita diretta) che al comma 4 bis ha stabilito “La vendita diretta mediante il commercio elettronico può essere iniziata contestualmente all'invio della comunicazione al comune del luogo ove ha sede l'azienda di produzione.”. 

Oltre alle agevolazioni legate alla disciplina della vendita diretta, le operazioni di commercio elettronico on-line nei confronti del consumatore finale (B2C) sono esonerate dall'obbligo di certificazione dei corrispettivi a meno che la fattura non sia espressamente richiesta dal cliente.

Quest’ultima novità (introdotta dal D.lgs. 42/2015 e dal D.m. 27 Ottobre 2015) è applicabile a decorrere dal 1 gennaio 2015 a tutte le aziende che effettuano commercio elettronico, anche se non rientrano nella disciplina della vendita diretta.

Nulla cambia, invece, per le transazioni commerciali on-line fra operatori economici (B2B) per i quali la certificazione delle operazioni segue le regole ordinarie e, pertanto, con obbligo di emissione della fattura.

Precisiamo che l’esclusione dall'obbligo di certificazione dei corrispettivi applicabile alle sole operazioni effettuate nei confronti dei consumatori finali, si applica sia alle forme di commercio elettronico diretto (prestazioni di servizi realizzate direttamente on-line come nel caso di fornitura di software mediante il downloading diretto dal sito del fornitore) sia nel caso di commercio elettronico indiretto (cessione di beni la cui consegna avviene con le modalità tradizionali).

In pratica, quindi, la vendita on-line a privati consumatori finali che avviene senza emissione di documento fiscale (fattura, scontrino o ricevuta) verrà semplicemente registrata nel registro dei corrispettivi senza supporto documentale a valenza fiscale, ma comunque corrispondente all'ammontare versato dal cliente che è comunque tracciato essendo avvenuto attraverso la procedura prevista nel sito internet.

 

 



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