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Grande agevolazione per chi compra al fine di affittare

 

Con il Decreto del 8.9.2015, pubblicato sulla G.U. 3.12.2015, n. 282, il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti (MIT) e il Ministero dell'Economia e delle Finanze (MEF) hanno definito le modalità attuative dell'art. 21 del DL n. 133/2014 che riconosce una specifica deduzione dal reddito complessivo a favore delle persone fisiche (privati) che nel periodo 1.1.2014 – 31.12.2017 sostengono spese per l'acquisto / costruzione di unità immobiliari da destinare a locazione.

L'agevolazione in esame spetta per le spese sostenute dal 1.1.2014 al 31.12.2017 in relazione all'acquisto ovvero alla costruzione su un'area edificabile già posseduta.

ACQUISTO:

La deduzione è riconosciuta per l'acquisto di unità immobiliari non di lusso a destinazione residenziale cedute dall'impresa costruttrice o che ha effettuato sull'immobile un intervento di ristrutturazione / restauro / risanamento conservativo ex art. 3, comma 1, lett. c) e d), DPR n. 380/2001; 

Ai fini dell'agevolazione l'unità immobiliare deve risultare già completamente ultimata e invenduta al 12.11.2014.

COSTRUZIONE:

L'agevolazione spetta altresì per le prestazioni di servizi, dipendenti da un contratto d'appalto, per la costruzione di unità immobiliari a destinazione residenziale su aree edificabili possedute prima dell'inizio dei lavori o sulle quali sono già riconosciuti diritti edificatori.

IMMOBILI AGEVOLATI

Per usufruire dell'agevolazione, l'unità immobiliare deve presentare le seguenti caratteristiche:

  • essere a destinazione residenziale “non di lusso(sono agevolati gli immobili di categoria catastale A, ad eccezione di A/1, A/8 e A/9);
  • non essere ubicata nelle zone omogenee classificate E di cui al DM n. 1444/68, ossia in parti del territorio destinate ad usi agricoli;
  • conseguire prestazioni energetiche di classe A o B nazionale ovvero in base alla relativa normativa regionale;

LA LOCAZIONE:

Per usufruire della detrazione l'immobile deve essere destinata, entro 6 mesi dall'acquisto / termine dei lavori di costruzione, alla locazione per almeno 8 anni, purché tale periodo abbia carattere continuativo.  

La deduzione non viene meno se, per motivi non imputabili al locatore, il contratto di locazione si risolve prima del decorso del suddetto periodo e ne viene stipulato un altro entro 1 anno dalla data della risoluzione del precedente contratto.

Ai fini della fruizione del beneficio in esame il canone di locazione non deve essere superiore a quello definito:

-    dalla convenzione-tipo ex art. 18, DPR n. 380/2001, stipulata al fine del rilascio della licenza a costruire relativamente agli interventi di edilizia abitativa convenzionata;

-  dal minore importo tra quello previsto dai c.d. contratti a “canone concordato tra le organizzazioni della proprietà edilizia e quelle dei conduttori maggiormente rappresentative ex art. 2, comma 3, Legge n. 431/98 e dai contratti a “canone speciale, per i quali il canone non deve superare il 5% del valore convenzionale dell'alloggio locato ex art. 3, comma 114, Legge n. 350/2003.  

Tra locatore e locatario non devono sussistere rapporti di parentela entro il primo grado.

LA DEDUZIONE

La deduzione è fissata in misura pari al 20% del prezzo di acquisto dell'immobile, oppure dell'ammontare complessivo delle spese di costruzione, fino ad un ammontare massimo complessivo di spesa di € 300.000 che, come specificato dal Decreto in esame, va considerato “comprensivo di IVA”.

 



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