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Agevolazioni più ampie per le aree edificabili possedute dagli imprenditori agricoli

La Commissione Tributaria Provinciale di Milano, sezione staccata di Brescia, con la sentenza n. 4358 del 7 ottobre 2015 ha riconosciuto l'applicabilità della presunzione di non fabbricabilità dell'area edificabile ai fini ICI anche nel caso in cui il terreno sia condotto in affitto da una società semplice che svolge attività agricola (allevamento di animali) a patto che i soci proprietari dei terreni possiedano la qualifica di coltivatori diretti o imprenditori agricoli a titolo principale.

Ricordiamo che la "presunzione di non fabbricabilità" (art. 2 e 9 D.lgs 504/92) fa si che l'area edificabile posseduta e condotta da un coltivatore diretto o IAP (iscritti alla relativa previdenza agricola) e destinata all'esercizio delle attività agricole sconta l'imposta alla stregua di un terreno agricolo.

L'importanza della sentenza in esame è rappresentata dal fatto che i Giudici hanno ritenuto applicabile questo principio anche ai fini ICI, mentre, come è noto, lo stesso è stato recepito ai fini IMU anche dalla stessa Agenzia delle Entrate con la Circolare 3DF del 2012.

I Giudici di appello hanno stabilito che ai fini ICI la presunzione di non fabbricabilità si applica anche al caso in cui le persone fisiche, coltivatori diretti e IAP, iscritti nella previdenza agricola, abbiano costituito una società di persone alla quale hanno concesso in affitto il terreno di cui mantengono il possesso ma che, in qualità di soci, continuano a coltivare direttamente.

Detta conclusione discende dall'applicazione dell'art. 9 del D. Lgs. 18 maggio 2001, n. 228, il quale stabilisce che ai soci delle società di persone esercenti attività agricole, in possesso della qualifica di coltivatore diretto o di imprenditore agricolo a titolo principale, continuano ad essere riconosciuti e si applicano i diritti e le agevolazioni tributarie e creditizie stabiliti dalla normativa vigente a favore delle persone fisiche  in  possesso delle predette qualifiche [...]".

Il principio affermato dalla Commissione è condivisibile, poiché tiene giustamente conto dell'evoluzione delle aziende agricole e dell'introduzione nel nostro ordinamento della disciplina delle società agricole di cui al D.lgs 99/2004.

Tuttavia non bisogna dimenticare che nel nostro ordinamento esiste un orientamento giurisprudenziale di legittimità di segno contrario (seguito da molti Comuni) in base al quale l'Agevolazione in esame sarebbe applicabile ai fini ICI esclusivamente alle persone fisiche, escludendo di fatto le società.

 



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