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Speciale Legge di Stabilità Agricola. I requisiti per usufruire dell'esenzione IMU

 

La scadenza dello scorso 16 dicembre ha rappresentato l’ultimo gravoso appuntamento con l’IMU per i terreni agricoli, poiché dal 2016 entreranno in vigore le disposizioni ben più favorevoli previste dal disegno di legge di Stabilità.

TERRENI MONTANI

Per i terreni ubicati in territori montani viene ripristinata l'esenzione dall'imposta municipale per i comuni individuati dalla circolare n. 9 del 14 giugno 1993, pubblicata nel supplemento ordinario n. 53 della Gazzetta Ufficiale n. 141 del 18 giugno 1993. In sostanza, si ritorna alle vecchie regole in vigore fino al 2013 che consentivano l’esenzione totale per tutti i soggetti.

Nei territori montani il possesso dei terreni da parte dei coltivatori diretti e imprenditori agricoli professionali assume rilevanza soltanto per i terreni compresi nelle zone edificabili.

Infatti, i terreni edificabili, se posseduti da tali soggetti in possesso delle predette qualifiche professionali e iscritti nella previdenza agricola, assumono la natura di terreni agricoli e quindi usufruiscono della esenzione dalla imposta municipale, in caso contrariosono normalmente soggette ad Imu.

In merito ai fabbricati rurali si applicano le regole ordinarie; pertanto, sono esenti i fabbricati rurali strumentali (comprese le abitazioni dei dipendenti con almeno 101 giornate lavorative annue). Questi immobili sono però soggetti a Tasi, se deliberata dal comune con la precisazione che i fabbricati rurali strumentali (generalmente iscritti nella categoria catastale D10) non possono essere tassati con una aliquota superiore all'uno per mille.

L'Imu non è dovuta nemmeno per l'abitazione principale del proprietario la quale sarà esclusa anche da Tasi. Gli altri fabbricati saranno soggetti a Imu e Tasi secondo le delibere comunali.

TERRENI DI PIANURA

La novità più  importante è indubbiamente quella che riguarda i terreni agricoli in pianura, infatti dal 2016 saranno esenti da IMU nelle seguenti ipotesi:

·     posseduti e condotti dai coltivatori diretti ed imprenditori agricoli professionali di cui all'articolo 1, del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 99, iscritti nella previdenza agricola, dalla loro ubicazione;

·     ubicati nei comuni delle isole minori di cui all'allegato A della legge 28 dicembre 2001, n. 448;

·     a immutabile destinazione agro-silvo-pastorale a proprietà collettiva indivisibile e inusucapibile.

Come evidenziato dal prossimo anno la qualifica di CD o IAP assumerà particolare importanza; pertanto dal prossimo anno occorrerà prestare particolare attenzione al fatto che la predetta qualifica professionale e l’ iscrizione Inps siano relative al soggetto passivo Imu e cioè il titolare di diritto reale sul terreno (usufruttuario e proprietario).

 



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