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La direzione regionale dell'Emilia Romagna con il recente interpello protocollo 954-784/2015 del 21 ottobre 2015 ha escluso l'applicazione del meccanismo dell'inversione contabile per la realizzazione di un impianto industriale destinato ad essere allestito all'interno di una fabbrica poiché non attinenti all'edificio.
L'interpello è stato fornito al fine di giungere a una corretta interpretazione dell'art. 17, comma 6, lett. a) ter del Dpr 633/72, in base al quale il meccanismo dell'inversione contabile (reverse charge) si applica: "alle prestazioni di servizi di pulizia, di demolizione, di installazione di impianti e di completamento relative ad edifici;
I chiarimenti in esame sono molto importanti, poiché si discostano parzialmente dall'interpretazione offerta dall'Agenzia che con la circolare 14/E del 27 marzo 2015 aveva ritenuto che l'espressione “edificio” utilizzata dal legislatore, dovesse essere strettamente circoscritta al solo fabbricato e non riguardasse i manufatti edilizi, le aree e le strutture esterne, ancorché pertinenziali.
A seguito del parere espresso dalla DRE è evidente che la chiave per potere interpretare correttamente la volontà del legislatore non può essere trovata nel considerare un edificio dal punto di vista strettamente strutturale, poiché in questo modo sarebbero escluse opere e manufatti esterni connessi ad esso, mentre ne avrebbero fatto parte altri collocati all'interno nell'edificio, ma che avevano una propria autonomia funzionale.
Dunque, l'interpello assume un ruolo importantissimo, perchéconsidera l'impianto frigorifero sotto il profilo della sua funzionalità, arrivando alla conclusione che allo stesso non sia applicabile il meccanismo dell'inversione contabile poichénon è funzionale all'edificio, ma all'attività del committente, nonostante costituisca un tutt'uno con l'edificio medesimo.