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Con una modifica dell’ultima ora alla Legge di Stabilità 2016, la Commissione Finanze della Camera ha introdotto un emendamento in base al quale le assegnazioni e le cessioni di beni immobili agevolate non saranno soggette alla imposta ipotecaria del 3% e catastale dell’1 per cento.
La novità riguarda l’assegnazione dei fabbricati strumentali per natura, la cui estromissione rientra nel campo di applicazione dell’IVA e quindi sconta le imposte ipotecarie e catastali (rispettivamente 3% e 1%).
Ricordiamo che l’assegnazione agevolata dei beni è soggetta sia a tassazione diretta, sia a tassazione indiretta:
Applicazione dell’imposta di registro: se l’immobile è entrato nella sfera dell’impresa senza detrazione dell’Iva (acquistato prima del 1973, acquistato da un privato, acquistato senza detrazione dell’IVA ex articolo 19 D.P.R. 633/72), la destinazione dell’immobile a finalità estranee all’esercizio dell’impresa è considerata una non cessione, quindi non si applica l’IVA, ma l’imposta di registro nella misura della metà di quella ordinaria (4,5% o dell’2% se si tratta di abitazione assegnata o ceduta al socio come prima casa).
Applicazione dell’IVA: se il fabbricato è entrato nella sfera dell’impresa con detrazione dell’IVA deve essere assegnato o ceduto in ambito Iva.
L’obbligo della applicazione di questa imposta sussiste solo in caso di impresa di costruzione che assegna o cede il fabbricato entro cinque anni dalla ultimazione, mentre negli altri casi la assegnazione o cessione è esente da Iva ex articolo 10 punto 8-bis o 8-ter del Dpr 633/1972.
In presenza di estromissione di fabbricati abitativi l’operazione è esente, ma per questi si applica comunque il registro nella misura analoga a quella che si applicherebbe se fossero stati acquistati con Iva non detratta.
Invece, la questione cambia per i fabbricati strumentali. Per tali beni, sia in caso in cui la società applichi l’Iva in sede di assegnazione o cessione ai soci, sia nel caso in cui applichi l’esenzione da Iva trova applicazione l’imposta catastale del 1% e quella ipotecaria del 3%.
L’emendamento alla legge di Stabilità riguarda questa ipotesi pertanto, se la società sceglie l’esenzione da Iva non deve assolvere né l’imposta ipotecaria né quella catastale e quindi non paga nulla a titolo di imposte sui trasferimenti.