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Speciale Legge di Stabilità Agricola. Ancora più agevolata l’assegnazione dei beni ai soci

 

Con una modifica dell’ultima ora alla Legge di Stabilità 2016, la Commissione Finanze della Camera ha introdotto un emendamento in base al quale le assegnazioni e le cessioni di beni immobili agevolate non saranno soggette alla imposta ipotecaria del 3% e catastale dell’1 per cento.

La novità riguarda l’assegnazione dei fabbricati strumentali per natura, la cui estromissione rientra nel campo di applicazione dell’IVA e quindi sconta le imposte ipotecarie e catastali (rispettivamente 3% e 1%).

Ricordiamo che l’assegnazione agevolata dei beni è soggetta sia a tassazione diretta, sia a tassazione indiretta:

  • TASSAZIONE DIRETTA: in sede di assegnazione deve essere applicata l’imposta sostituiva del 8% sulla plusvalenza calcolata, adottando però il valore catastale; l’imposta sostituiva è incrementata al 10,5% se la società è stata non operativa in almeno due anni compresi nel triennio 2013-2015.
  • TASSAZIONE INDIRETTA: la disposizione contenuta nella Legge di Stabilità 2016 non dispone regole particolari per la applicazione dell’Iva e quindi si applicano le norme a regime, dettate dall’articolo 2, punti 5 e 6 del Dpr 633/1972, mentre se per l’estromissione o cessione è dovuta l’imposta di registro proporzionale, questa è ridotta del 50 per cento.

Applicazione dell’imposta di registro: se l’immobile è entrato nella sfera dell’impresa senza detrazione dell’Iva (acquistato prima del 1973, acquistato da un privato, acquistato senza detrazione dell’IVA ex articolo 19 D.P.R. 633/72), la destinazione dell’immobile a finalità estranee all’esercizio dell’impresa è considerata una non cessione, quindi non si applica l’IVA, ma l’imposta di registro nella misura della metà di quella ordinaria (4,5% o dell’2% se si tratta di abitazione assegnata o ceduta al socio come prima casa).

Applicazione dell’IVA: se il fabbricato è entrato nella sfera dell’impresa con detrazione dell’IVA deve essere assegnato o ceduto in ambito Iva.

L’obbligo della applicazione di questa imposta sussiste solo in caso di impresa di costruzione che assegna o cede il fabbricato entro cinque anni dalla ultimazione, mentre negli altri casi la assegnazione o cessione è esente da Iva ex articolo 10 punto 8-bis o 8-ter del Dpr 633/1972.

In presenza di estromissione di fabbricati abitativi l’operazione è esente, ma per questi si applica comunque il registro nella misura analoga a quella che si applicherebbe se fossero stati acquistati con Iva non detratta.

Invece, la questione cambia per i fabbricati strumentali. Per tali beni, sia in caso in cui la società applichi l’Iva in sede di assegnazione o cessione ai soci, sia nel caso in cui applichi l’esenzione da Iva trova applicazione l’imposta catastale del 1% e quella ipotecaria del 3%.

L’emendamento alla legge di Stabilità riguarda questa ipotesi pertanto, se la società sceglie l’esenzione da Iva non deve assolvere né l’imposta ipotecaria né quella catastale e quindi non paga nulla a titolo di imposte sui trasferimenti.



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