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La legge di Stabilità 2016, nella sua versione definitiva, ha sostanzialmente confermato tutti i provvedimenti specifici per il settore agricolo, il cui contenuto era già stato anticipato dai nostri esperti nelle circolari che hanno preceduto l’approvazione del provvedimento.
Una finanziaria, quindi, inaspettatamente positiva per il nostro settore, soprattutto se si pensa che fino a qualche mese fa da questa manovra ci si aspettava solo tagli alle agevolazioni fiscali per il settore agricolo.
Ricordiamo, a tal proposito, la grande preoccupazione che a settembre scorso generarono le affermazioni del Ministro Martina che aveva manifestato l’intenzione del Governo di impedire alle aziende agricole di grandi dimensioni di usufruire del regime speciale IVA (applicazione delle percentuali di compensazione) costringendole ad applicare il regime ordinario.
Dei tagli prospettati non vi è traccia; tutt’altro, come vedremo nel prosieguo della presente circolare le agevolazioni per il settore agricolo sono state incrementate:
AGEVOLAZIONI PER I TERRENI AGRICOLI
Il comma 13 della legge di stabilità estende l’ambito applicativo dell’esenzione, prevedendo l’esclusione da imposizione locale (IMU/TASI) dei terreni agricoli:
- ricadenti in aree montane o di collina “delimitati o parzialmente delimitati”, individuati dalla circolare del Ministero delle finanze n. 9 del 14 giugno 1993 (circa 5.800 comuni);
- posseduti e condotti dai coltivatori diretti e dagli imprenditori agricoli professionali (IAP), indipendentemente dalla loro ubicazione;
- a immutabile destinazione agro-silvo-pastorale a proprietà collettiva indivisibile e inusucapibile. Resta confermata, anche per l’anno 2016, l’esenzione per i terreni agricoli situati nei comuni delle isole minori.
AGEVOLAZIONI IRAP PER LE AZIENDE AGRICOLE
L’art. 1, commi da 70 a 72, della Legge di Stabilità 2016 apporta, a decorrere dal periodo di imposta 2016 modificazioni al D.Lgs. 15 dicembre 1997, n. 446, recante previsioni in materia di IRAP, relativamente al settore dell'agricoltura.
Vengono esclusi dal novero dei soggetti passivi dell’imposta regionale sulle attività produttive “i soggetti che esercitano una attività agricola ai sensi dell’articolo 32 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, i soggetti di cui all’articolo 8 del decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 227, nonché le cooperative e loro consorzi di cui all’articolo 10 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 601.”.
IMPOSTA DI REGISTRO
Il comma 905 del provvedimento interviene in materia di imposta di registro, innalzando dal 12% al 15% l’aliquota relativa ai trasferimenti di terreni agricoli e relative pertinenze a favore di soggetti diversi dagli imprenditori agricoli professionali (art. 1, co.1 terzo periodo della tariffa, parte prima, allegata al d.p.r. n. 131/1986).
ESTESE LE AGEVOLAZIONI PPC
Ai commi 906-907 è prevista un’estensione delle agevolazioni concesse alla piccola proprietà contadina (in materia di imposta di registro, ipotecaria e catastale) anche ai proprietari di masi chiusi e al coniuge o ai parenti in linea retta del soggetto avente i requisiti di legge per accedere a detti incentivi (ai sensi dell’art. 2, co. 4-bis del d.l. n. 194/2009), purché proprietari di terreni agricoli e conviventi.
AUMENTO DELLE PERCENTUALI DI COMPENSAZIONE
Il comma 908 stabilisce che con decreto del MEF di concerto con il MIPAAF, da emanare entro il 31 gennaio 2016, siano innalzate in maniera non superiore al 10% le percentuali di compensazione applicabili ad alcuni prodotti del settore lattiero-caseario e quelle applicabili ad animali vivi (bovini e suini) in misura non superiore rispettivamente al 7.7% e 8.8%. Le percentuali di compensazione citate rilevano ai fini della detrazione forfetizzata IVA dei produttori agricoli ai sensi del comma 1, art. 34, d.p.r. n. 633/1972.
AUMENTATO IL COEFFICIENTE DI RIVALUTAZIONE DEI TERRENI AGRICOLI
Il comma 909 modifica l’art. 1, co. 512 della legge di stabilità 2013 (l. n. 228/2012) innalzando, a decorrere dal periodo di imposta 2016, dal 7% al 30% il coefficiente di rivalutazione dei redditi dominicale e agrario ai fini IRPEF.
AGROENERGIE
Con il comma 910 sono stati stabiliti i criteri per inquadrare l’attività di produzione di energia da fonti rinnovabili in agricoltura. In particolare, la produzione e la cessione di energia elettrica e calorica da fonti rinnovabili agroforestali, sino a 2.400.000 kwh anno, e fotovoltaiche, sino a 260.000 kwh anno, nonché’ di carburanti e prodotti chimici di origine agroforestale provenienti prevalentemente dal fondo, effettuate dagli imprenditori agricoli, costituiscono attività connesse ai sensi dell’articolo 2135, terzo comma, del codice civile e si considerano produttive di reddito agrario.
Per la produzione di energia, oltre i limiti suddetti, il reddito delle persone fisiche, delle società semplici e degli altri soggetti di cui all’articolo 1, comma 1093, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, e’ determinato, ai fini irpef ed ires, applicando all’ammontare dei corrispettivi delle operazioni soggette a registrazione agli effetti dell’imposta sul valore aggiunto, relativamente alla componente riconducibile alla valorizzazione dell’energia ceduta, con esclusione della quota incentivo, il coefficiente di redditività del 25 per cento, fatta salva l’opzione per la determinazione del reddito nei modi ordinari, previa comunicazione all’ufficio secondo le modalità previste dal regolamento di cui al d.p.r. n. 442/1997.