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Contenzioso tributario in agricoltura. Dal 1 gennaio cambiano le regole

 

Con la circolare n. 38 del 29 dicembre 2015 l’Agenzai delle Entrate ha offerto importanti chiarimenti in merito all’applicabilità delle nuove regole del contenzioso tributario che entreranno in vigore dal prossimo 1 gennaio 2016.

Le novità sono particolarmente importanti per il mondo dell’agricoltura, poiché riguardano anche quelle controversie in materia catastale (ad esempio disconoscimento della ruralità) o aventi ad oggetto tributi locali (accertamenti IMU) che coinvolgono molto spesso gli operatori del nostro settore.

LA MEDIAZIONE TRIBUTARIA

Le modifiche introdotte in tema di mediazione tributaria riguardano in particolare l’estensione di questo istituto agli atti emessi da tutti gli enti impositori (compresi i Comuni), oltre che alle controversie in materia catastale, anche se di valore indeterminabile.

Questo punto è particolarmente importante, poiché dal 1 gennaio 2016 per i ricorsi in materia catastale, oppure finalizzati a contestare avvisi di accertamento aventi ad oggetti tributi locali, sarà obbligatorio esperire la fase di reclamo/mediazione.

Nella circolare n. 38 è innanzitutto precisato che per quanto riguarda l’istituto del reclamo/mediazione, le novità troveranno applicazione per i “ricorsi notificati dal contribuente a decorrere dal primo gennaio” con la conseguenza, che secondo il documento di prassi, occorrerà riscontrare la data di notifica del ricorso e non del provvedimento impugnato.

Ad esempio, se un accertamento catastale avente ad oggetto il diniego della ruralità è stato notificato il 16 dicembre 2015 e il contribuente notifica il ricorso entro la fine del 2015, deve seguire le vecchie regole (e quindi non dovrà esperire la fase della mediazione). Diversamente, se il contribuente notificherà il ricorso dopo il 1° gennaio, l’atto avrà anche gli effetti del reclamo e pertanto, occorrerà attendere i 90 giorni previsti prima della costituzione in giudizio.

Vengono poi ridotte le sanzioni in caso di chiusura della lite in mediazione, dal prossimo anno, infatti, si applicherà la riduzione al 35% e non più al 40%, a questo proposito la circolare precisa che la novità si applicherà ai procedimenti pendenti alla data del 1° gennaio 2016 non definiti. In altre parole se una mediazione è stata instaurata prima del 31 dicembre 2015, ma l’accordo viene raggiunto nel prossimo anno, il contribuente pagherà le sanzioni al 35 per cento.

LA CONCILIAZIONE  

Dal prossimo anno sarà possibile conciliare anche gli atti per i quali è stata già esperita la fase della mediazione. Inoltre, il legislatore ha esteso l’istituto anche al secondo grado di giudizio, prevedendo una riduzione delle sanzioni al 50 per cento. 

 



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