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Il Jobs Act è quasi legge

Il Decreto Lavoro, conosciuto anche come “Jobs Act”, ha ricevuto l’ok del Senato ed in attesa del “si” definitivo alla Camera entro il 19 maggio, analizziamo le novità apportate al Decreto Legge 34/2014.

Contratti a Termine

Il contratto a termine potrà essere stipulato per un periodo massimo di 36 mesi. Per la medesima durata il datore di lavoro potrà evitare di apporre giustificazione del termine (in precedenza questa possibilità era riservata solo ai primi 12 mesi). Il contratto potrà essere prorogato,  nel limite dei 36 mesi, 5 volte (in precedenza 1). Il Decreto prevede una restrizione sul numero dei contratti a termine che le aziende possono stipulare. A tale riguardo è previsto un tetto del 20% dei contratti di lavoro a tempo determinato da calcolarsi sui lavoratori assunti con contratto a tempo indeterminato (in precedenza il riferimento era all’organico aziendale). Ancora da definire le sanzioni nel caso di sforamento del tetto di cui sopra. La direzione è quella di applicare una sanzione pecuniaria da calcolarsi sulla retribuzione. Le modifiche introducono anche il così detto periodo transitorio, nel quale le imprese che si trovano in una situazione di “sforamento” del tetto potranno regolarizzare la loro posizione entro il 31.12.2014, salvo previsioni contrattuali più favorevoli riguardo al numero massimo di contratti a termine stipulabili. Il limite dei contratti a termine non si applicherà ai contratti di lavoro stipulati con enti di ricerca ed alle aziende agricole per il personale assunto in qualità di OTD.

Apprendistato

Il contratto di apprendistato viene rivisitato. I datori di lavoro sino a 50 dipendenti sono esonerati dall’obbligo di stabilizzazione introdotto dalla Legge Fornero, mentre coloro i quali avranno un numero di lavoratori superiori a 50 avranno l’obbligo di stabilizzarne almeno il 20% per poterne assumere nuovi. Il piano formativo, inizialmente abolito, viene reintrodotto ma con l’obbligo che lo stesso sia redatto in forma sintetica. Le Regioni competenti sono tenute entro 45 giorni dall’avviamento del contratto ad inviare alle imprese il programma dell’attività formativa. Nuovamente inserito nel testo l’Apprendistato Stagionale, ma solo in specifiche realtà territoriali ed a condizione che la Regione abbia previsto un percorso di crediti formativi nell’ambito dell’alternanza scuola-lavoro.



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