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Vendemmia e rapporti di lavoro

Con l’imminente avvio della vendemmia 2014, molte aziende agricole avranno necessità di assumere manodopera extra aziendale per le operazioni di raccolta dell’uva e per la loro successiva lavorazione. 

Riteniamo pertanto utile fare un breve riepilogo delle varie tipologie di rapporti che possono essere instaurati fra le aziende e i lavoratori che verranno impiegati per la vendemmia.. Teniamo a precisare che le tipologie di rapporti che andremo ad elencare sono ritenute valide anche per tutti gli altri rapporti di lavoro, stagionali e non, instaurati dalle imprese agricole.

Scambio di manodopera

Lo scambio di manodopera tra piccoli imprenditori agricoli è una tipologia di istituto regolato dall’art. 2139 del c.c. che recita: “Tra piccoli imprenditori agricoli è ammesso lo scambio di manodopera o di servizi secondo gli usi.

Per piccoli imprenditori agricoli si intendono, ai sensi dell’art. 2083 del c.c., i coltivatori diretti ovvero coloro che esercitano un’attività principalmente con la propria opera e dei componenti della famiglia. Per quanto riguarda gli “usi” citati dal codice civile, occorre far riferimento alle raccolte degli usi che sono state depositate presso le locali CCIAA. In tal senso, devono ritenersi configurabili come scambio di manodopera qualora:

  • Intervenga tra soggetti aventi entrambi la qualifica di coltivatori diretti;
  • I soggetti che rendono la prestazione (reciproca) siano: il coltivatore diretto e/o gli eventuali appartenenti al nucleo familiare, se iscritti alla relativa gestione previdenziale;
  • Non vi sia alcuna remunerazione o corrispettivo in denaro o natura espressamente scambiato tra le parti a ristoro della prestazione resa;
  • Le prestazioni date e ricevute prescindano da un qualunque calcolo di stretta equivalenza quantitativa e qualitativa;
  • La prestazione attenga esclusivamente ad attività rientranti nello specifico dell’attività agricola, principale o connessa che sia.

Prestazione di parenti e affini

L’art. 74 del D.Lgs 276/2010 (Legge “Biagi”), stabilisce, inquadrando le prestazioni che esulano dal mercato del lavoro, che: “Con specifico riguardo alle attività agricole non integrano in ogni caso un rapporto di lavoro autonomo o subordinato le prestazioni svolte da parenti e affini sino al (terzo) oggi quarto grado in modo meramente occasionale o ricorrente di breve periodo, a titolo di aiuto, mutuo aiuto, obbligazione morale senza corresponsione di compensi, salvo le spese di mantenimento e di esecuzione dei lavori.”

In merito è intervenuto anche il ministero del Lavoro, con la Circolare 37/2013. Riprendendo il sopra citato articolo, il Ministero ha ribadito che le prestazioni rese dai parenti o affini dell’imprenditore, in particolare pensionati e/o impiegati full-time presso altro datore di lavoro, devono considerarsi quali collaboratori occasionali di tipo gratuito, e pertanto non necessitano l’iscrizione nella gestione assicurativa di competenza, né l’inquadramento come rapporto di lavoro subordinato. Inoltre, viene specificato che nei suddetti cadi di collaborazione del familiare, compreso il coniuge, si considera presuntivamente di natura occasionale; toccherà pertanto al personale ispettivo dimostrare la sussistenza di una prestazione lavorativa in senso stretto, solamente con “puntuale ed idonea documentazione probatoria di carattere oggettivo e incontrovertibile”.

Voucher per lavoro occasionale accessorio

Il lavoro accessorio è una particolare forma di lavoro, la cui finalità è quella di regolare una prestazione occasionale, definita accessoria, che non sono riconducibili a contratti di lavoro in quanto svolte in modo saltuario, e tutelare situazioni non regolamentate. Il pagamento di tali prestazioni avviene tramite buoni lavoro, detti “Voucher”.

Il costo di questo buono lavoro è di 10 Euro cadauno, che corrisponde ad un valore di 7,50 Euro netti che il lavoratore percepirà. Tale valore è il corrispettivo minimo per un’ora di lavoro, salvo che per il settore agricolo, dove, in ragione della sua specificità, si considera il contratto di riferimento. Con tale strumento sono inoltre garantite la copertura previdenziale presso l’INPS e quella assicurativa presso l’INAIL.

Tale strumento permette al committente di beneficiare in completa legalità di prestazioni occasionali, e a sua volta il prestatore può integrare le sue entrate con queste prestazioni occasionali, il cui compenso è esente da ogni imposizione fiscale.

È previsto comunque un limite economico per il prestatore; la legge 92/201, modificando l’art. 70 del D.Lgs. 276/2003, prevede che i compensi siano fissati per il prestatore con un limite annuo rivalutati sulla base dell’indice ISTAT. Per il 2014 tali compensi non dovranno superare i 5.050 Euro netti (6.740 Euro lordi).



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