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Cassa integrazione in deroga. Le nuove disposizioni ministeriali

La riforma degli ammortizzatori sociali, in un’ottica di contenimento della spesa a fronte anche di una progressiva riduzione delle risorse disponibili, ha previsto anche per gli anni 2013-2016 la possibilità di disporre di trattamenti di integrazione salariale in deroga alla normativa vigente.

La Cassa Integrazione in Deroga sia essa Ordinaria o Straordinaria, può essere concessa ai lavoratori dipendenti assunti con qualifica di Operaio, Impiegato, Quadro, Apprendisti e Lavoratori Somministrati.

Gli ammortizzatori sociali in Deroga possono essere concessi a soggetti giuridici qualificati come imprese appartenenti a qualsiasi settore di attività (agricoltura compresa) e vengono riconosciuti qualora vi sia una comprovata riduzione dell’attività e quindi una sospensione o riduzione di orario di lavoro derivanti da:

  • Situazioni aziendali dovute ad eventi transitori e non imputabili all’imprenditore o ai lavoratori;
  • Situazioni aziendali determinate da situazioni temporanee di mercato;
  • Crisi aziendale;
  • Ristrutturazione o riorganizzazione aziendale.

I lavoratori sopra indicati, possono accedere agli ammortizzatori sociali a condizione che gli stessi siano in possesso di un’anzianità lavorativa presso l’impresa di almeno 12 mesi. Per l’anno 2014, al fine di dare una gradualità rispetto ai precedenti 3 mesi previsti, l’anzianità di servizio dovrà essere almeno 8 mesi.

La richiesta di Cassa Integrazione in Deroga, prevede una la sottoscrizione di un accordo in sede sindacale ed un successivo invio telematico alla Regione competente entro 20 giorni dall’inizio della sospensione o riduzione di orario di lavoro.

La durata massima di concessione del trattamento è prevista in mesi 11 per il 2014 e 5 per il 2015. Il computo delle mensilità deve essere effettuato in ragione d’anno e devono essere considerati tutti i periodi effettivamente fruiti in relazione a diversi provvedimenti di concessione o proroga



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