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Nuovi contributi per le imprese. Entra in vigore il fondo di solidarietà residuale

Dal 16 novembre, le aziende operanti in settori non coperti dalla normativa in materia di Cassa Integrazione, che impiegano mediamente più di 15 dipendenti dovranno versare un contributo ordinario dello 0,50% della retribuzione imponibile ai fini previdenziali di cui 2/3 a carico della ditta ed 1/3 a carico del lavoratore. 

Il contributo è dovuto a decorrere dal 01.01.2014, pertanto il pregresso (gennaio-settembre) dovrà essere versato entro il 16.12.2014.

Il Fondo di Solidarietà Residuale ha la finalità di assicurare ai lavoratori dipendenti appartenenti a tali aziende, una tutela nei casi di riduzione o sospensione dell’attività lavorativa per le cause previste dalla normativa in materia di integrazione salariale ordinaria o straordinaria.

Il Decreto Ministeriale n. 79141/2014, non identifica nello specifico le imprese rientranti nell’obbligo di versamento, ma ne stabilisce il settore e tipologia in relazione ad una generica definizione: “imprese non rientranti nel campo di applicazione della normativa in materia d’integrazione salariale”.

Oltre al settore di appartenenza, requisito fondamentale per stabilire o meno l’obbligatorietà del versamento al Fondo di Solidarietà Residuale è quello dimensionale.

Infatti, al Fondo contribuiscono le imprese che impiegano mediamente più di 15 dipendenti. La media va calcolata mensilmente con riferimento alla media occupazionale del semestre precedente. Sono esclusi dal computo i lavoratori assunti con contratto di apprendistato, d’inserimento e di reinserimento lavorativo. Il lavoratori part-time sono conteggiati in proporzione all’orario di lavoro effettivamente svolto.

Le prestazioni riconosciute ai lavoratori dipendenti, è la medesima di quella prevista dalla normativa in materia di cassa integrazione ad esclusione della cessazione, anche parziale, dell’attività. I trattamenti d’integrazione salariale vengono corrisposti per tre mesi continuativi fino ad un massimo di nove, in casi eccezionali.

Il Fondo viene finanziato mediante l’applicazione di una contribuzione ordinaria pari allo 0,50% della retribuzione mensile imponibile ai fini previdenziali di cui 0,33% a carico del Datore di Lavoro e 0,16% a carico del Lavoratore. Il Datore di Lavoro che ricorra alla sospensione o riduzione dell’attività lavorativa, dovrà versare una contribuzione addizionale totalmente a suo carico pari al 3% per le imprese che occupano fino a 50 dipendenti e del 4,50% per le imprese che occupano più di 50 dipendenti. Il contributo addizionale sarà calcolato sulle retribuzioni perse dal lavoratore durante il periodo di sospensione/riduzione dell’attività lavorativa.



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