Area Riservata

Archivio

Assunzione disoccupati e cassa integrati fine degli sgravi contributivi

La Legge 407/1990 consente ai datori di lavoro che assumono, con contratto a tempo indeterminato, lavoratori disoccupati da almeno 24 mesi e soggetti che beneficiano di trattamenti di cassa integrazione salariale da almeno 24 mesi, una riduzione contributiva nella misura del 50% e del 100% per le imprese ubicate nel mezzogiorno e per le imprese artigiane.

L’incentivo spetta anche nel caso in cui il contratto di lavoro sia stipulato ad orario ridotto (part-time), purché lo stesso sia stipulato sin dall’origine a tempo indeterminato.

La riduzione contributiva non spetta nel caso in cui l’assunzione venga effettuata per sostituire dipendenti della stessa azienda licenziati nei sei mesi precedenti per giustificato motivo oggettivo o per riduzione di personale.

Lo sgravio previsto è pari al 50% dei contributi INPS e dei premi INAIL a carico del datore di lavoro, elevato al 100% nel caso in cui l’assunzione venga effettuata da aziende ubicate nel mezzogiorno o da imprese ovunque ubicate ma appartenenti al settore artigiano.

La durata dello sgravio è prevista in 36 mesi, nei quali le aziende possono sensibilmente ridurre il costo del lavoro

La Legge di Stabilità, attualmente allo studio, prevede dal 01.01.2015, l’abrogazione  dell’incentivo.

Per questo motivo, le aziende che intendono assumere personale in possesso di tali requisiti, hanno ancora due mesi per poter beneficiare degli incentivi.

 

 



©RIPRODUZIONE RISERVATA
aggiornamento-soccida Assunzione disoccupati e cassa integrati fine degli sgravi contributivi

Please publish modules in offcanvas position.