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Contratto a tempo indeterminato a tutele crescenti

 

Il 24 Dicembre il Governo ha presentato il primo dei Decreti attuativi della Legge Delega sul Jobs Act approvata dal Parlamento.
Il Decreto varato dal Governo introduce importanti disposizioni in materia di contratto di lavoro a tempo indeterminato a tutele crescenti.

In attesa della definitiva approvazione, esaminiamo di seguito alcuni aspetti delle nuove norme.

Le disposizioni del Decreto attuativo riguarderanno i lavoratori con qualifica di operai, impiegati o quadri assunti con contratto a tempo indeterminato a decorrere dalla data di entrata in vigore del Decreto stesso.

 

Aziende con PIU’ di 15 dipendenti ed Aziende Agricole con PIU’ di 5 dipendenti assunti a Tempo Indeterminato

(Art. 18, comma 8 e 9 L. 300/70, Statuto dei Lavoratori)

 

Le regole in materia di licenziamento disciplinate dal Decreto attuativo valgono anche per i lavoratori assunti in data antecedente l’entrata in vigore della norma SOLO nel caso in cui l’azienda superi il limite di 15 dipendenti (o 5 se azienda agricola) con i nuovi contratti a tempo indeterminato a tutele crescenti.

In caso di licenziamento illegittimo per Giustificato Motivo Oggettivo, Soggettivo o Giusta Causa scompare per sempre la tutela reale e quindi la reintegra del lavoratore in azienda.

Viene introdotto, in sostituzione, un incentivo economico certo e crescente in relazione all’anzianità di servizio del lavoratore.

In tali casi il Giudice dichiara risolto il rapporto di lavoro dalla data di licenziamento, obbligando il Datore di Lavoro al pagamento di un’indennità esente da imposte e contributi di importo pari a 2 mensilità dell’ultima retribuzione globale di fatto per ogni anno di servizio, con un minimo di 4 ed un massimo di 24.

La reintegra è invece prevista in caso di licenziamento Disciplinare fondato su un fatto di cui sia provata l’inesistenza materiale, in caso di licenziamento Discriminatorio o comunque negli altri casi di nullità previsti dalla Legge.

Il Giudice oltre alla reintegra sul posto di lavoro, condanna il Datore di Lavoro al pagamento di un’indennità che sarà calcolata sull’ultima retribuzione globale di fatto maturata dalla data di licenziamento, sino al giorno effettivo della reintegrazione in azienda, ed al versamento dei relativi contributi.

 

Aziende con MENO di 15 dipendenti ed Aziende Agricole con MENO di 5 dipendenti assunti a Tempo Indeterminato

 

Per questa tipologia di aziende, la reintegra non era e non è prevista. In caso di licenziamento illegittimo l’ammontare delle indennità esente da imposte e contributi è dimezzato rispetto alle aziende con più di 15 dipendenti, con un massimo di 6 mensilità. La disciplina del presente decreto si applica anche a Partiti Politici e Sindacati

Al fine di evitare il giudizio, in caso di licenziamento, le parti possono addivenire ad un accordo conciliativo consistente nell’offerta da parte del Datore di Lavoro di un assegno circolare di importo pari ad 1 mensilità dell’ultima retribuzione globale di fatto per ogni anno di servizio, con un minimo di 2 ed un  massimo di 18 mensilità. L’accettazione dell’assegno da parte del lavoratore comporta l’estinzione del rapporto di lavoro dalla data di risoluzione del rapporto. Anche in tal caso la somma erogata non è soggetta ad imposta e contributi.

Le modifiche introdotte dal Decreto valgono anche per i licenziamenti collettivi (L. 223/91) ovvero quando l’imprenditore nell’arco di 120 giorni intende effettuare almeno 5 licenziamenti.

Le disposizioni previste dalla L. 223/91 prevedono la reintegrazione sul luogo di lavoro ed il pagamento di un risarcimento fino a 12 mensilità nel caso in cui il Datore di Lavoro violi i criteri di scelta dei lavoratori.

In tutti gli altri casi le disposizioni precedenti a tale Decreto prevedevano l’erogazione di un indennità di risarcimento.

Con il nuovo Decreto nel caso in cui venissero violati i criteri di scelta o la procedura di licenziamento preveda vizi procedurali, il Giudice condanna il Datore di Lavoro al pagamento di un’indennità economica con un minimo di 4 ad un massimo di 24 mensilità escludendo la possibilità di reintegra del lavoratore. Quest’ultima ipotesi è prevista solo nel caso in cui il licenziamento non venga intimato in forma scritta in quanto dichiarato nullo.

Si aprono quindi tre strade differenti per i licenziamenti creando un “ingorgo” normativo tra vecchi e nuovi contratti di lavoro:

1)  I lavoratori assunti nel settore privato con contratto a tempo indeterminato a tutele crescenti, stipulato quindi dopo l’entrata in vigore del Decreto attuativo, saranno applicabili le norme previste dalla riforma del lavoro;

2)  I lavoratori assunti nel settore privato prima dell’entrata in vigore del Jobs Act, continueranno ad essere regolati dalle norme previste dalla Legge Fornero;

3)  I lavoratori pubblici che continueranno ad essere regolati dalle disposizioni previste dall’art. 18.

 

 

 



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