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TFR in busta paga

 

La Legge di Stabilità ha introdotto la possibilità, da parte del lavoratore dipendente, di presentare domanda di liquidazione del TFR mensilmente, in busta paga.

Attualmente tale possibilità viene introdotta in via sperimentale per il periodo 01 marzo 2015 – 30 giugno 2018.

Il 19 marzo 2015 è stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale nr. 15, il DPCM nr. 29 del 20 febbraio 2015, che riporta le norme attuative.

A seguito del ritardo della pubblicazione, il provvedimento entrerà in vigora a far data 03 aprile 2015.

I dipendenti interessati sono quelli del settore privato con rapporto di lavoro subordinato di almeno 6 mesi. Vediamo di seguito i casi di esclusione:

-         i dipendenti del settore agricolo;

-         i lavoratori domestici;

-         i lavoratori i cui Contratti Collettivi Nazionali CCNL prevedono l’erogazione periodica ovvero l’accantonamento presso soggetti terzi;

-         i dipendenti che hanno sottoscritto contratti di finanziamento, impegnando il TFR in garanzia;

-       i dipendenti sottoposti a procedure concorsuali, i dipendenti che abbiamo un accordo di ristrutturazione del debito/piano di risanamento;

-         i dipendenti di datori di lavoro per i quali siano stati autorizzati integrazioni salariali straordinario e in deroga/accordo di ristrutturazione dei debiti e soddisfazione dei crediti.

La richiesta deve essere avanzata presentando apposita istanza tramite la modulistica messa a disposizione in allegato al DPCM, scaricabile gratuitamente a cura del dipendente. L’erogazione decorrerà dal mese successivo a quello di presentazione della domanda e la scelta sarà irrevocabile sino a giugno 2018, oppure alla risoluzione del rapporto di lavoro, se antecedente a giugno 2018.

La domanda può essere avanzata anche in caso di conferimento del TFR a forma pensionistica complementare. Il datore di lavoro sarà tenuto al versamento dell’eventuale contribuzione a suo carico e/o a carico del dipendente, ove prevista.

Per il datore di lavoro con meno di 50 dipendenti, vi è possibilità di accedere ad un finanziamento assistito per far fronte alla liquidazione della quota TFR mensile erogate ai dipendenti.

In ultimo, è necessario sottolineare che la quota di TFR maturata e liquidata sarà soggetta a tassazione ordinaria e concorrerà al reddito complessivo soggetto ad addizionali e detrazioni d’imposta, mentre non costituirà imponibile ai fini previdenziali e non concorrerà al reddito complessivo ai fini del “bonus 80 euro”.

 



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