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Il TFR in busta paga, operai-impiegati-dirigenti agricoli restano esclusi

Maggio debutterà la liquidazione del TFR in busta paga per tutti i lavoratori che ne facciano richiesta così come previsto dalla Legge di Stabilità 2015.

L’Inps, con circolare n. 82 del 23 aprile 2015, ha reso note le istruzioni per la liquidazione del Qu.I.R. (Quota Integrativa della Retribuzione) nonché le modalità di compilazione del flusso telematico che i Datori dovranno inviare all’Istituto.

I lavoratori in possesso dei requisiti, di seguito dettagliati, potranno ricevere la liquidazione del TFR maturando ovvero quello maturato nel mese di maggio 2015 a condizione che abbiano presentato apposita istanza al datore di lavoro a partire dal 03 aprile 2015. La circolare Inps chiarisce inoltre che resta esclusa la possibilità di ricevere la quota di TFR maturata nei mesi di Febbraio e Marzo 2015.

Il modello di richiesta da utilizzare dovrà essere esclusivamente quello rilasciato dal Ministero, restano pertanto escluse tutte le richieste pervenute ai datori di lavoro su modulistica non idonea.

I dipendenti interessati sono:

- quelli assunti da Datori di Lavoro privati;

- quelli in possesso di un regolare rapporto di lavoro subordinato di almeno 6 mesi. La definizione “almeno 6 mesi” deve essere intesa quale anzianità di servizio continuativa con lo stesso datore di lavoro;

- quelli per i quali la contrattazione collettiva applicata trova applicazione l’istituto del TFR;

Possono inoltre chiedere l’anticipo del TFR i lavoratori:

- che abbiano aderito a forme pensionistiche complementari;

- il cui TFR viene versato al Fondo di Tesoreria Inps;

Con specifico riferimento ai settori per i quali la legge o il contratto collettivo nazionale di lavoro prevede l’accantonamento del TFR presso terzi, è opportuno precisare che Impiegati-Quadri-Dirigenti Agricoli il cui TFR viene obbligatoriamente versato all’Enpaia mediante un contributo a carico dei Datori di Lavoro, non possono chiedere l’anticipo del TFR in busta paga così come previsto dal Decreto Ministeriale e dalla circolare Enpaia n. 1 del 2015.

Ad essi si aggiungono, sempre per esplicita previsione ministeriale, l’esclusione dei seguenti soggetti:

- i dipendenti del settore agricolo;

- i lavoratori domestici;

- i dipendenti che hanno sottoscritto contratti di finanziamento, impegnando il TFR in garanzia;

- i dipendenti sottoposti a procedure concorsuali, i dipendenti che abbiamo un accordo di ristrutturazione del debito/piano di risanamento;

- i dipendenti di datori di lavoro per i quali siano stati autorizzati integrazioni salariali straordinario e in deroga/accordo di ristrutturazione dei debiti e soddisfazione dei crediti.

L’importo del TFR da liquidare in busta paga sarà pari alla quota maturanda nel mese di competenza al netto del contributo aggiuntivo dello 0,50%. Il Datore di Lavoro avrà quindi l’onere di  effettuare le opportune verifiche inerenti il rispetto dei requisiti soggettivi e documentali, provvedendo successivamente alla liquidazione del QU.I.R.:

-  dal mese successivo a quello di presentazione dell’istanza;

-  dal quarto mese successivo a quello di presentazione dell’istanza in caso di ricorso al finanziamento assisto da garanzia;

La richiesta di liquidazione del QU.I.R. avanzata dai lavoratori avrà durata sino al 30 giugno 2018 e durante tutto il periodo di operatività, la scelta sarà irrevocabile.

 



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