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La fine dei CO.CO.PRO

L’art. 1 del D.lgs 81/2015 ribadisce che il contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato è la forma comune dei rapporti di lavoro.

Il decreto attuativo relativo al riordino dei contratti di lavoro, pubblicato in Gazzetta Ufficiale il 24 giugno ed in vigore dal 25 giugno, prevede la fine delle Collaborazione Coordinate a Progetto (CO.CO.PRO.)

Dopo anni di continue modifiche, interpretazioni legislative e chiarimenti ministeriali, il D.lgs 81/2015 pone fine al lavoro a progetto con una conseguente spinta verso il lavoro subordinato a tempo indeterminato.

In via transitoria, i contratti di collaborazione a progetto in essere potranno proseguire sino alla loro naturale scadenza ma contestualmente non potranno essere prorogati e non potranno essere sottoscritti nuovi contratti.

La legge di Stabilità entrata in vigore il 01 gennaio 2015 prevede l’esonero contributivo triennale (nel rispetto dei requisiti normativi) anche per le stabilizzazioni che le aziende intendono effettuare trasformando un CO.CO.PRO in contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato. Il Decreto pubblicato in Gazzetta Ufficiale in data di ieri, prosegue quindi nella medesima direzione ovvero creare posti di lavoro stabili incentivando le aziende alla trasformazione entro il 31 dicembre 2015.

Resta valida la possibilità di sottoscrivere Contratti di Collaborazione Coordinata e Continuativa (CO.CO.CO.) che, a far data dal 01 gennaio 2016, saranno convertite in rapporto di lavoro subordinato qualora le stesse si concretizzino in una prestazione di lavoro esclusivamente personale le cui modalità di esecuzione siano organizzate dal committente anche in relazione ai tempi ed al luogo di lavoro.

Sarà comunque possibile stipulare contratti di Co.Co.Co. per:

  • Prestazioni di carattere istituzionale svolte per associazioni sportive dilettantistiche affiliate al Coni;

  • Collaborazioni svolte da soggetti iscritti ad appositi albi professionali;

  • Collaborazioni svolte da amministratori, sindaci, revisori all’interno di organi amministrativi, collegi e commissioni;

  • Collaborazioni sottoscritte sulla base di accordi nazionali stipulati dalle associazioni comparativamente più rappresentative sul piano nazionale.

Dal 01 gennaio 2016 viene introdotta la norma di stabilizzazione che prevede, nel caso di assunzione con contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato di soggetti con i quali in precedenza sono stati stipulati contratti di co.co.co., co.co.pro, partita iva, la possibilità di estinguere qualsiasi illecito amministrativo, contributivo e fiscale. Tale beneficio viene può essere fatto valere a condizione che:

  • venga sottoscritto un atto di conciliazione davanti ad una commissione costituita nelle sedi competenti;
  • nei 12 mesi successivi l’assunzione, il datore di lavoro non receda dal contratto di lavoro salvo che per giusta causa e giustificato motivo soggettivo.

 



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