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Trasferimenti "premi" PAC 2015 - le novità e le incertezze

La nuova riforma definita Pac 2014 – 2020 come ben sappiamo entra in vigore con un anno di ritardo. Infatti con regolamento (UE) n. 1310/2013 è stato possibile continuare con le regole “vecchie” dettate dal regolamento (CE) 73/2009 anche per l’anno 2014.

La commissione però nel concedere l’anno di transizione si è “dimenticata” di disciplinare nel modo corretto l’entrata in vigore dell’Agricoltore Attivo per le casistiche relative ai “trasferimenti di terreni e titoli” avvenuti nel 2014.

Con l’utilizzo della clausola “articolo 24, paragrafo 8 del Reg. (UE) n. 1307/2013” in un atto di CONFERIMENTO/AFFITTO/VENDITA/FUSIONE un agricoltore storico (che ha fatto domanda PAC nel 2013) cede alla controparte, il proprio diritto a ricevere diritti nel primo anno della riforma, cioè il 2015. La tipologia contrattuale è ben dettagliata all’art. 3 del Reg (UE) n. 641/2014. In pratica se un agricoltore ha fatto domanda PAC solo nel 2014 e non nel 2013 può prendere tale requisito dall’ agricoltore cedente che ne era in possesso. I soggetti contraenti devono però essere agricoltori attivi entrambi fino alla domanda di fissazione titoli 2015

Con l’utilizzo della clausola gli art 20 (vendita) e 21(affitto) del Reg. (UE) n. 639/2014, in un atto di CONFERIMENTO/AFFITTO/VENDITA/FUSIONE la cui tipologia contrattuale è ben dettagliata agli art. 4 e 5 del reg. (UE) n. 641/2014, il legislatore ha “normato” tutti quei casi in cui un agricoltore vuole cedere al cessionario l’importo di riferimento storico nel periodo transitorio ( 09 giugno 2014/ 14 maggio 2015). Cedente e acquirente devono essere agricoltori attivi fino alla domanda di fissazione titoli 2015

In caso di cessione totale dell’azienda per compravendita la domanda di prima assegnazione viene presentata dal cessionario (previa verifica dell’autorizzazione del cedente).

In caso di cessione temporanea dell’azienda totale o parziale la domanda di prima assegnazione va presentata dal cedente

L’Italia ha normato l’Agricoltore Attivo con l’art. 3 del DM 18/11/2014 già modificato con il DM. 1420 del 26 febbraio 2015, pertanto, a partire dal 1° gennaio 2015 i requisiti devono essere rispettati e i contratti fatti con le clausole sopra citate prima della data 01/01/2015 rischiano di essere definiti nulli. Il MIPAAF nonostante sia perfettamente a conoscenza dell’esistenza, nel corso dell’anno 2014, di centinaia di contratti d’affitto/vendita, di cedenti deceduti, di cessazioni di p.Iva agricola dopo la cessione, ha deciso di non pronunciarsi in merito; pertanto, ad esempio, nel caso in cui si facciano degli affitti annuali, rinnovati di volta in volta, il cedente, dovrà essere in possesso di p.Iva agricola per dimostrare di essere agricoltore attivo al momento di ogni successiva cessione. Nel caso in cui il cedente abbia cessato la p.Iva, l’atto verrà definito nullo.

Attendiamo novità in merito con le circolari attuative al fine di fare chiarezza su queste complicate casistiche.

 

 



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