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Il mantenimento dei prati e pascoli permanenti è uno dei tre impegni del greening che l’agricoltore deve rispettare dal 1° gennaio 2015.
I vincoli, da rispettare, sono due:
1. nelle zone ecologicamente sensibili, gli agricoltori non possono convertire o arare i prati e pascoli permanenti;
2. nelle altre zone, gli agricoltori possono convertire i prati e pascoli permanenti, solo dopo l’autorizzazione di Agea (allegato 1 alla presente)
L’autorizzazione di Agea è rilasciata entro 30 giorni, con una sorta di silenzio-assenso. Quindi gli agricoltori interessati a convertire un “prato e pascolo permanente” in seminativi possono ottenere
l’autorizzazione automaticamente.
La richiesta di autorizzazione non prevede un diniego da parte di Agea, ma solo la necessità di controllare l’evoluzione della superficie a prati e pascoli permanenti, al fine di dimostrare alla Commissione europea il rispetto della quota.
Gli Stati membri designano i prati e pascoli permanenti ecologicamente sensibili sotto il profilo ambientale nelle zone sensibili della rete “Natura 2000”, contemplate nelle direttive 92/43/Cee (direttiva “Habitat”) o 2009/147/Ce (direttiva “Uccelli”), incluse le torbiere e le zone umide ivi situate, e che richiedono una protezione rigorosa per conseguire gli obiettivi di dette direttive. Inoltre, gli Stati membri possono designare i prati e pascoli permanenti ecologicamente sensibili anche al di fuori di tali zone. In Italia, il decreto ministeriale n. 6513 del 18 novembre 2014 attribuisce questa possibilità alle Regioni.
Gli agricoltori non possono convertire o arare i prati e pascoli permanenti nelle zone ecologicamente sensibili, se non formalmente autorizzati dall’”ente di tutela zona sensibile” ( allegato 2 alla presente).