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Sigla IGP/DOP solo in aggiunta alla dicitura per esteso

Il riferimento all’espressione IGP/DOP può essere omessa se nell’etichetta figura la menzione nazionale IGT/DOC/DOCG, in quanto l’art.3, comma 4, del D. Lgs. n. 61/2010, dispone che

“ Le menzioni specifiche tradizionali italiane di cui al presente articolo (n.d.r. Igt/Doc/Docg per esteso), anche con le relative sigle DOCG, DOC e IGT, possono essere indicate in etichettatura da sole o congiuntamente alla corrispondente espressione europea”.

Inoltre  tale  indicazione  obbligatoria,  ai  sensi  del  Regolam.  n.  1.308/13,  art.  119/1/b,  ex  Regolam.  n. 1.234/07, art. 118/26/1/, deve necessariamente figurare per esteso; pertanto l’ulteriore facoltà di indicarne la   sigla   (IGT/DOC/DOCG)   è   ammessa   solo   in   aggiunta   all’indicazione   per   esteso   dell’espressione obbligatoria.

 

 



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