Ai sensi dell’art 45 del Reg. CE 436/09, le iscrizioni nei registri o nei conti speciali devono essere effettuate:
a) per le entrate: entro il primo giorno lavorativo successivo a quello della ricezione;
b) per le uscite: entro il terzo giorno lavorativo successivo a quello della spedizione.
mentre per tutte le operazioni indicate all’art. 41:
c) entro il primo giorno lavorativo successivo a quello dell’operazione;
d) per quelle relative all’arricchimento, il giorno stesso.
Tuttavia, se la contabilità di magazzino è computerizzata ed a condizione che le entrate e le uscite, nonché le altre operazioni soggette a registrazione, possano essere controllate in qualsiasi momento sulla base di altri documenti giustificativi, ai sensi dell’art.13 del Dm 768/94 i termini per le iscrizioni nei registri o nei conti speciali possono essere effettuate entro 30 giorni (non fine mese) che decorrono rispettivamente:
a) dal giorno di ricezione per le entrate;
b) da quello di spedizione per le uscite;
c) da quello di compimento dell'operazione per le pratiche imbottigliamento, alle elaborazioni, lavorazioni ed altre pratiche particolari
d) da quello di ricezione, spedizione o utilizzazione per i prodotti “sorvegliati” (Mc, Mcr, ecc..) di cui all’ex art.15 Reg.CEE 2238/93.
Operazioni di cui all’art.41 del Reg.CE 436/09
- acidificazione;
- disacidificazione;
- dolcificazione;
- taglio;
- imbottigliamento;
- distillazione;
- elaborazione di vini spumanti di ogni categoria, di vini frizzanti, di vini frizzanti gassificati;
- elaborazione di vini liquorosi;
- elaborazione di mosto di uve concentrato, rettificato o non rettificato;
- trattamento con carbone ad uso enologico;
- trattamento con ferrocianuro di potassio;
- elaborazione di vini alcolizzati;
- altri casi di aggiunta di alcole;
- trasformazione in un prodotto di un’altra categoria, in particolare in vino aromatizzato;
- trattamento mediante elettrodialisi o trattamento mediante scambio di cationi per la stabilizzazione tartarica del vino;
- aggiunta di dimetildicarbonato (DMDC) ai vini;
- impiego di pezzi di legno di quercia nell’elaborazione dei vini;
- dealcolizzazione parziale dei vini;
- impiego sperimentale di nuove pratiche enologiche, col riferimento all’autorizzazione concessa dallo Stato membro;
- aggiunta di anidride solforosa, bisolfito di potassio o metabisolfito di potassio.
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