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Registri di cantina - Termini di registrazione delle operazioni

Ai sensi dell’art 45 del Reg. CE 436/09, le iscrizioni nei registri o nei conti speciali devono essere effettuate:

a)   per le entrate: entro il primo giorno lavorativo successivo a quello della ricezione;

b)   per le uscite:  entro il terzo giorno lavorativo successivo a quello della spedizione. 

mentre per tutte le operazioni indicate all’art.  41:

c) entro il primo giorno lavorativo successivo a quello dell’operazione;

d)  per quelle relative all’arricchimento, il giorno stesso.

Tuttavia, se la contabilità di magazzino è computerizzata ed a condizione che le entrate e le uscite, nonché le altre operazioni soggette a registrazione, possano essere controllate in qualsiasi momento sulla base di altri documenti giustificativi, ai sensi dell’art.13 del Dm 768/94 i termini per le iscrizioni nei registri o nei conti speciali possono essere effettuate entro  30 giorni (non fine mese) che decorrono rispettivamente:

a)   dal giorno di ricezione per le entrate;

b)   da quello di spedizione per le uscite;

c)   da  quello  di  compimento  dell'operazione  per  le  pratiche  imbottigliamento,  alle  elaborazioni, lavorazioni ed altre pratiche particolari

d)   da quello di ricezione, spedizione o utilizzazione per i prodotti “sorvegliati” (Mc, Mcr, ecc..) di cui all’ex art.15 Reg.CEE 2238/93.

 

Operazioni di cui all’art.41 del Reg.CE 436/09

  • acidificazione;
  • disacidificazione;
  • dolcificazione;
  • taglio;
  • imbottigliamento;
  • distillazione;
  • elaborazione di vini spumanti di ogni categoria, di vini frizzanti, di vini frizzanti gassificati;
  • elaborazione di vini liquorosi;
  • elaborazione di mosto di uve concentrato, rettificato o non rettificato;
  • trattamento con carbone ad uso enologico;
  • trattamento con ferrocianuro di potassio;
  • elaborazione di vini alcolizzati;
  • altri casi di aggiunta di alcole;
  • trasformazione in un prodotto di un’altra categoria, in particolare in vino aromatizzato;
  • trattamento mediante elettrodialisi o trattamento mediante scambio di cationi per la stabilizzazione tartarica del vino;
  • aggiunta di dimetildicarbonato (DMDC) ai vini;
  • impiego di pezzi di legno di quercia nell’elaborazione dei vini;
  • dealcolizzazione parziale dei vini;
  • impiego sperimentale di nuove pratiche enologiche, col riferimento all’autorizzazione concessa dallo Stato membro;
  • aggiunta di anidride solforosa, bisolfito di potassio o metabisolfito di potassio.

 

 



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