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Indicazione della categoria facoltativa per i vini IGT/DOC/DOCG

L’articolo 119/2 del regolamento n. 1308/13, per ciò che riguarda l’indicazione della categoria in etichetta dei vini a Igt/Doc/Docg dice che può NON essere indicata ed è quindi facoltativa.

Tuttavia  può  essere  indicata  per  quei  vini  IGT/DOC/DOCG  che,  nel  loro  disciplinare  di  produzione prevedano la possibilità di immissione in commercio in più categorie.

Resta obbligatoria per i prodotti classificati generici e varietali/millesimati non IGT/DOC/DOCG.

Infatti, tale argomento non è importante per quei vini producibili nella sola categoria “VINO”, ma per quei prodotti che non sempre possono riconoscersi a prima vista dalla diversa tipologia delle confezioni, come i vini spumanti, ma sono praticamente identiche.

Esempio: i vini tranquilli, ottenuti da uve appassite, da uve stramature ed in alcuni casi i vini liquorosi e vini frizzanti.

 

 



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