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Indicazione dei termini "asciutto" o "dry" in etichetta

A seguito di un quesito circa l’indicazione dei termini “asciutto” o “dry”, si ritiene che la regola inerente i termini utilizzabili per indicare la tipologia zuccherina in questione siano i seguenti:

Asciutto, secco, dry ecc

se il tenore di zucchero non è superiore a:

  • 4 g/litro;
  • 9 g/litro, se il tenore di acidità totale non sia inferiore di oltre 2 grammi al tenore di zucchero residuo

Lo scopo della deroga fino a 9 g/litro di tenore zuccherino è quello di consentire ai vini con accentuata acidità totale naturale, una più appropriata compensazione gustativa mediante la deroga che consente un tenore zuccherino leggermente più elevato rispetto a quello usuale.

La deroga oltre i 4 g/litro di tenore zuccherino è ammessa solo se il tenore zuccherino non è inferiore a 8,01 g/litro.

In conclusione, il titolo zuccherino per la tipologia asciutto o dry, può essere compreso fra  4 (titolo normale massimo) e 9 grammi/litro (massimo della deroga) solo se:

- Fra  il  titolo  maggiore  (zuccherino)  e  quello  minore  (acidità  totale)  intercorre  un  intervallo  di almeno 2,01 g/litro di zuccheri.

 



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