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Tenore di anidride carbonica nei vini frizzanti

Il Reg. Ue n. 1308/13 prescrive che il vino frizzante, in relazione al tenore di anidride carbonica, deve presentare una sovrappressione non inferiore ad 1 bar e non superiore a 2,5 bar.

Il dm 29 luglio 2004, al fine di tutelare il produttore, fissa poi il principio che da parte dell’elaboratore la sovrappressione è garantita nello stabilimento di elaborazione, fino al momento in cui avverrà l’estrazione dalla cantina per la commercializzazione.

Il medesimo decreto stabilisce inoltre che, ai fini dell’attività di controllo da parte degli Organismi preposti, la determinazione di detta sovrappressione è effettuata al termine della preparazione del vino frizzante e prima che lo stesso, regolarmente confezionato, sia estratto dallo stabilimento di elaborazione. I metodi di analisi previsti dall’Unione Europea sono il metodo chimico e quello afrometrico.

Normalmente nei controlli la misurazione della sovrappressione viene effettuata attraverso l’uso del metodo afrometrico ma, non essendo tale metodo specifico per l’anidride carbonica, potrebbe rilevare anche la pressione generata da altri gas per cui, per rilevare la quantità di anidride carbonica effettivamente presente nel vino in grammi litro, è sempre consigliabile l’effettuazione anche dell’analisi chimica.



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