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Vino spumante di qualità del tipo aromatico. Norme generali

Il vino spumante di qualità del tipo aromatico, è il vino spumante di qualità che si ottiene, durante la costituzione della partita, utilizzando solo mosti di uve o mosti di uve parzialmente fermentati che derivano da varietà di uve da vino aromatiche figuranti in un elenco che la Commissione compila mediante apposti atti delegati.

La possibile destinazione dell’utilizzo dei superi provenienti da uve di vitigni aromatici destinati a produrre Doc e Docg è stata oggetto di una comunicazione dell’Icqrf dove, con la circolare n. 22762 del 13.10.1998 ha chiarito che, a condizione che le uve di tali superi fossero rivendicate con il nome del vitigno, i prodotti ottenuti dalle relative uve potevano essere destinate alla produzione di spumante con nome di vitigno a condizione che una tale destinazione fosse indicata nella dichiarazione delle uve di cui al Dm 21 dicembre 1997.

La stessa circolare proponeva la condizione che a partire dal carico delle uve nei registri previsti e nelle successive operazioni di trasformazione e circolazione dei prodotti vinicoli derivanti da tali vitigni, venissero adottate diciture esaustive e conformi alle vigenti disposizioni di legge.

A seguito dei decreti n. 35 del 22/08/2013 e Ddr n. 37 02/09/2013 della Giunta della Regione Veneto, il Consorzio ha predisposto e diffuso indicazioni tecniche per la vendemmia 2013 con le quali ha chiarito che:

a)   I superi di campagna e cantina della Doc Prosecco non possono riportare nella designazione il riferimento al nome del vitigno “Glera” e rientrano comunque nella tipologia “vini aromatici”;

b)  I vini a Igt o a vino varietale provenienti esclusivamente dai superi di campagna delle varietà complementari previste dall’art. 2 del disciplinare possono far riferimento al nome del vitigno, se presi in carico, vinificati e immagazzinati separatamente in cantina (e possono dare vino spumante non aromatico).

Premesso ciò, si è dell’avviso che solo i vini da uve Glera, possono essere utilizzati per la elaborazione di vino spumante di qualità del tipo aromatico.

Pertanto se il prodotto vitivinicolo è destinato a produrre vino spumante di qualità del tipo aromatico da uve Glera, il produttore può essere tutelato grazie ad una precisazione aggiuntiva sul documento che accompagna il vino, o con accordo contrattuale scritto, attestante che il vino è costituito dalla sola varietà Glera.

 

 



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