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Etichette vino: modalità di indicazione del termine "integralmente prodotto"

La normativa comunitaria sull’etichettatura definisce, all’articolo 56 del reg. 607/09 cosa si intende per imbottigliatore e cioè “la persona fisica o giuridica, o l’associazione di tali persone, stabilita nell’Unione europea, che effettua o fa effettuare l’imbottigliamento per proprio conto”.

Nello stesso articolo si prevede, al paragrafo 2, che si possano completare il nome e l’indirizzo dell’imbottigliatore con alcuni termini le cui condizioni di impiego siano definite esplicitamente dal singolo Stato membro qualora l’imbottigliamento di vini a denominazione di origine protetta o a indicazione geografica protetta avvenga: nell’azienda del produttore, oppure nei locali di un’associazione di produttori, oppure in un’impresa situata nella zona geografica delimitata oppure nelle immediate vicinanze della zona geografica delimitata.

Questa possibilità è stata regolamentata in Italia prima con decreto del ministero delle Politiche agricole, alimentari e forestali del 23 dicembre 2009 e successivamente con il Dm 13 agosto 2012 che ha sostanzialmente riconfermato quanto era stato già previsto. In particolare l’articolo 3 del citato Dm 13 agosto 2012, che stabilisce le possibili qualificazioni da attribuire alla figura dell’imbottigliatore, al paragrafo 1, lettera c) dispone che “le espressioni di cui alle lettere a) e b)  possono essere completate dalla dicitura “ integralmente  prodotto ” ,  a condizione che il vino sia ottenuto da uve raccolte esclusivamente in vigneti di pertinenza dell’azienda  e vinificate nella stessa.

Le  espressioni  di  cui  alla  lettera  a)  sono  le  diciture  che  possono  completare  il  nome  e  l’indirizzo dell’imbottigliatore e l’articolo in questione indica la possibilità di utilizzare le seguenti espressioni:

 -“imbottigliato dall’azienda agricola…”

- “imbottigliato dal viticoltore…”

- “imbottigliato all’origine da…”,

- “imbottigliato all’origine dalla cantina sociale…”,

- “imbottigliato all’origine dai produttori riuniti…”,

- “imbottigliato all’origine dall’associazione dei produttori…”

e altre espressioni similari riferite all’imprenditore agricolo di cui all’art. 2135 del codice civile; le predette espressioni possono essere altresì completate da altri termini riferiti all’azienda agricola.

Come riportato la condizione d’uso di questa indicazione è quella di essere imprenditore agricolo di cui all’art. 2135 del codice civile (vedi testo in fondo), assicurando la prevalenza della produzione globale dell’azienda         così         come         previsto         dalla         specifica         normativa         in         materia. Per quanto concerne le espressioni di cui alla lettera b), esse si riferiscono a un’impresa situata nella zona geografica delimitata oppure nelle immediate vicinanze della zona geografica delimitata, se previsto dallo specifico disciplinare e sono le seguenti:

- “imbottigliato nella zona di produzione”;

- “imbottigliato in .. ” seguita dal nome della Dop o Igp.

Nei due casi precedenti è, quindi, possibile completare le espressioni con la dicitura «integralmente prodotto» che può essere riportata, ad esempio, insieme nella forma seguente: «integralmente prodotto e imbottigliato dall’azienda agricola …”.

Nel caso della lettera a) la espressioni sono riferite ad una azienda agricola, mentre nel secondo caso (lettera b) l’impresa può essere anche una srl o una spa che operi l’imbottigliamento nella zona di produzione e che quindi non abbia i requisiti dell’imprenditore agricolo. Ma in entrambi questi casi devono essere rispettate le condizioni, previste all’art. 4, paragrafo 1, lettera c) del Dm 13 agosto 2012, che il vino sia stato ottenuto da uve raccolte esclusivamente in vigneti di pertinenza dell’azienda e vinificate nella stessa.

Si segnala anche che dovrà essere assicurata la tracciabilità attraverso l’istituzione di conti distinti riservati alla vinificazione e altre operazioni di cantina relative al vino ottenuto da uve dei vigneti aziendali. Nel caso specifico del quesito posto appare corretto l’uso della dicitura “integralmente prodotto” per i vini ottenuti dalla vinificazione di uve ottenute nei vigneti dell’azienda, mentre non appare consentito l’uso della suddetta  dicitura  per  i  prodotti  ottenuti  dalla vinificazione  di  uve  acquistate  da  altri  viticoltori. Infine si ricorda che se questa quota di produzione acquistata da altri produttori non è prevalente è comunque possibile riportare il riferimento all’attività agricola dell’imbottigliatore come previsto dall’art. 4, paragrafo 1, lettera a).

Articolo 2135 del codice civile

È imprenditore agricolo chi esercita una delle seguenti attività: coltivazione del fondo, selvicoltura, allevamento di animali e attività connesse.

Per coltivazione del fondo, per selvicoltura e per allevamento di animali si intendono le attività dirette alla cura ed allo sviluppo di un ciclo biologico o di una fase necessaria del ciclo stesso, di carattere vegetale o animale,  che  utilizzano  o  possono utilizzare  il  fondo,  il  bosco  o  le  acque  dolci,  salmastre  o  marine. Si intendono comunque connesse le attività, esercitate dal medesimo imprenditore agricolo, dirette alla manipolazione, conservazione, trasformazione, commercializzazione e valorizzazione che abbiano ad oggetto prodotti ottenuti prevalentemente dalla coltivazione del fondo o del bosco o dall’allevamento di animali, nonché le attività dirette alla fornitura di beni o servizi mediante l’utilizzazione prevalente di attrezzature o risorse dell’azienda normalmente impiegate nell’attività agricola esercitata, ivi comprese le attività di valorizzazione del territorio e del patrimonio rurale e forestale, ovvero di ricezione ed ospitalità come definite dalla legge.

2. Si considerano imprenditori agricoli le cooperative di imprenditori agricoli ed i loro consorzi quando utilizzano per lo svolgimento delle attività di cui all’articolo 2135 del codice civile, come sostituito dal comma 1 del presente articolo, prevalentemente prodotti dei soci, ovvero forniscono prevalentemente ai soci beni e servizi diretti alla cura ed allo sviluppo del ciclo biologico.

 

 



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