Area Riservata

Archivio

Vinificazione: scelta vendemmiale e superi

La normativa prevede la possibilità di rivendicare Dop e Igp diverse, prodotte dagli stessi vigneti che devono rispondere naturalmente alla base ampelografica prevista nei rispettivi disciplinari di produzione. 

L’articolo 14, paragrafo 3, del decreto legislativo n. 61 dell’8 aprile 2010 consente infatti la coesistenza in una stessa area di produzione di vini a denominazione di origine e a indicazione geografica, anche derivanti dagli stessi vigneti, a condizione che venga operata annualmente la scelta vendemmiale, secondo le prescrizioni dei relativi disciplinari di produzione.

Il supero produttivo della Docg può essere destinato alla Doc o alla Igt nel rispetto delle indicazioni dei disciplinari di destinazione.

La quota produttiva che viene destinata a denominazione di pari o inferiore livello deve però rispettare quanto previsto dal citato articolo 14, paragrafo 3 del D.lgs n.61 che prescrive anche che qualora dal medesimo vigneto vengano rivendicate contemporaneamente più produzioni  a Docg e/o Doc e/o Igt, la resa massima di uva e di vino ad ettaro non può comunque superare il limite più restrittivo tra quelli stabiliti tra i differenti disciplinari di produzione.

Infine si ricorda che sarà necessario prevedere un’apposita tracciabilità delle partite interessate, evidenziando negli appositi registri di cantina, al momento del carico delle stesse, la provenienza e la minor resa di uva in vino.

 

 



©RIPRODUZIONE RISERVATA
aggiornamento-soccida Vinificazione: scelta vendemmiale e superi

Please publish modules in offcanvas position.