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Produzione di vino da uva fragola

L’uva fragola è la più antica vite americana introdotto in Europa già prima che sorgesse il problema della fillossera ed ascrivibile alla specie VITISI LABRUSCA.
La questione della produzione del vino da uva fragola, chiamato comunemente “fragolino”, è molto complessa in quanto le norme di legge risalgono al 1931, quindi al 1936 per poi arrivare ai regolamenti comunitari europei del 1999. 

La legge n. 376 del 23 marzo 1931, vietava la coltivazione dei vitigni ibridi produttori diretti salvo che nelle province in cui gli organi ministeriali ne riconoscano l’utilità e con modalità da stabilirsi con decreto ministeriale. Esso non riguardava perciò l’uva fragola. 

Pochi anni dopo, con la legge n. 729 del 2 aprile 1936, si estendeva la norma anche ad essa stabilendo che il divieto si applica anche alla coltivazione del vitigno Isabella (VITIS LABRUSCA) sotto qualunque nome venga qualificata. Tale coltivazione è peraltro ammessa anche fuori dei limiti stabiliti, nei casi nei quali risulti accertato che è fatta solo allo scopo di produzione di uva destinata al consumo diretto.
Per consumo diretto doveva intendersi sia il consumo come uva da tavola che la sua vinificazione.

Si può quindi concludere che, a parte il divieto teorico della coltivazione privo tuttavia di sanzioni, nulla impediva all’epoca di coltivare uva fragola di venderla e di vinificarla.

Successivamente, l’art. 22 del DPR 162 del 12 febbraio 1965, proibiva la vinificazione di uve diverse dalla VITIS VINIFERA, ma a seguito di numerose proteste veniva modificata la legge, così l’art. 1 della legge n 207 del 6 aprile 1966 stabiliva che:
“sono vietati la detenzione a scopo commerciale ed il commercio dei mosti e dei vini non rispondenti alle definizioni stabilite o che abbiano subito trattamenti ed aggiunte non consentite o che, anche se rispondenti alle definizioni e ai requisiti del presente decreto, provengono da vitigni diversi dalla VITIS VINIFERA, eccezion fatta per i mosti ed i vini provenienti da determinati vitigni ibridi, la cui coltivazione potrà essere consentita con decreto del ministro per l’agricoltura e le foreste in relazione alle particolari condizioni ambientali di alcune zone ed alle caratteristiche intrinseche dei vitigni stessi. Si intendono detenuti a scopo di commercio i mosti o i vini che si trovano nella cantina o negli stabilimenti o nei locali dei produttori e dei commercianti”.

Quindi, a partire dal 1966 l’uva fragola poteva essere coltivata per produrre uva destinata al consumo diretto.

Infine, l’articolo n. 19 del regolamento CE 1493/1999, ha stabilito che per produrre vino:
“tutte le varietà classificate appartengono alla specie VITIS VINIFERA o provengono da un incrocio tra questa specie altre specie del genere VITIS. La classificazione non può applicarsi alle varietà seguenti: Noah, Othello, Isabelle, Jacquez, Clinton, Herbémont. Il vino da uva fragola, c.d. fragolino, è la varietà Isabelle (VITSI LABRUSA e non VITIS VINIFERA), mentre gli altri sono suoi ibridi, per cui, per norma di legge, non si può produrre vino dalla varietà Isabelle”.

Sempre la legge comunitaria impone che:
“le superfici piantata con varietà di viti per la produzione di vino non menzionate nella classificazione devono essere estirpate, tranne nei casi in cui la produzione è destinata ESCLUSIVAMENTE al consumo familiare dei viticoltori”.
Pertanto il vitivinicoltore può coltivare della VITIS LABRUSCA ma solo per uso personale o familiare.

In conclusione lo stato attuale della questione è:

- È consentito coltivare l’uva fragola in tutto il territori italiano per il consumo familiare dei viticoltori;
- L’obbligo di estirpazione per i vigneti che superano l’estensione richiesta per destinare l’uva ad un uso familiare, concerne solo le viti per la produzione di vino. Non si applica quindi a coltivazioni destinate a produrre uva da tavola;
- E’ punibile chi mette in commercio vino fragolino prodotto da VITIS LABRUSCA.
- Non è punibile chi distilla l’uva fragola.
Fonte: Reg. Ce 1493/1999



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