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Dl. 91/2014 - Modifiche al settore vitivinicolo

Il DL 91/2014 modifica numerosi articoli della legge Collavini-Preda n. 82 del 20/02/2006.
In particolare, la lettera a) modifica l’articolo 3, comma 2 della citata legge, ed elimina l’autorizzazione per la produzione di mosto cotto, sostituendola con una comunicazione preventiva da inviarsi al competente ufficio ICQRF entro il quinto giorno antecedente all’inizio della produzione.

La lettere b) prevede una modifica dell’articolo 5, comma 1 della legge, consentendo anche la preparazione di bevande spiritose negli stabilimenti dai quali si estraggono mosti e vini nella cui preparazione non è ammesso l’impiego di saccarosio, dell’acquavite di vino, dell’alcol, ecc…

Alla lettera c) è previsto che nei locali di un’impresa agricola intercomunicanti con quelli in cui si estraggono mosti o vini ottenuti dalla medesima impresa, è consentita anche la detenzione dei prodotti (acquavite, alcol e bevande spiritose, zuccheri in quantitativi superiori a 10 kg, sciroppi, aceti, uve passite o secce) se ottenuti esclusivamente dall’attività di coltivazione, silvicoltura e di allevamento svolte dall’impresa oppure in tali casi la detenzione è consentita previa comunicazione al competente ufficio ICQRF.

Alla lettera f) è abrogato l’articolo 26. Viene pertanto rimosso il divieto di detenere nella cantina sostanze utilizzate per l’igiene dei locali e, sono eliminate le disposizioni specifiche dettate per i prodotti per la pulizia dei locali, dei recipienti e degli attrezzi di cantina, ritenute ormai superflue per l’esistenza di disposizioni di carattere orizzontale di natura igienico-sanitaria, valide per ogni tipologia di stabilimento di produzione.

Alla lettera g) è prevista una parziale abrogazione dell’articolo 28, comma 1 della legge 82/06 dove parla di registro per i produttori, gli importatori ed i grossisti di saccarosio, glucosio e isoglucosio. Pur permanendo l’obbligo di istituire ed aggiornare il registro di carico/scarico e l’assoggettamento all’imposta di bollo, viene meno la pretesa di numerare progressivamente e vidimare i fiogli prima dell’uso dal Comune competente per territorio. Inoltre le annotazioni relative alle introduzioni ed alle estrazioni delle sostanze zuccherine non devono più essere effettuate all’atto in cui si verificano.

Alla lettera i) è prevista l’abrogazione dell’articolo 43 circa la diffida per le infrazioni minori. Sarà introdotta infatti una nuova disciplina della diffida per tutte le violazioni alle norme agroalimentari di lieve entità, per le quali è prevista l’applicazione della sola sanzione amministrativa pecuniaria.

L’organo di controllo incaricato, nel caso in cui accerta l’esistenza di violazioni sanabili, diffida l’interessato ad adempiere alle prescrizioni violate entro il termine di venti giorni dalla data di ricezione dell’atto di diffida e ad rimuovere le conseguenze dannose o pericolose dell’illecito amministrativo. Queste disposizioni si applicano anche ai prodotti già posti in vendita al consumatore finale, con esclusione delle violazioni alle norme sulla sicurezza alimentare.

Per le violazioni alla normativa agroalimentare per le quali è prevista l’applicazione della sola sanzione amministrativa  pecuniaria,  se  è  consentito  il  pagamento  in  misura  ridotta,  la  somma  da  pagare, determinata ai sensi dell’articolo 16, primo comma, della  legge n. 689/1981, è ridotta del trenta per cento se il pagamento è effettuato entro cinque giorni dalla contestazione o dalla notifica.

 



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