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Vitivinicolo. Chiarimenti dell'Agenzia delle Dogane sui termini del bilancio annuo

Con una recente nota l’Agenzia delle Dogane, in risposta ad un quesito inviato da una rivista del settore, conferma gli adempimenti previsti dai titolari di deposito fiscale.
Innanzitutto, prosegue l’Agenzia, in applicazione dell’art.7, comma 4, del D.M. n. 153/2001 il titolare di un deposito fiscale di alcole etilico o di bevande alcoliche è tenuto a redigere almeno una volta l’anno il bilancio di materia ed il bilancio energetico.

Non rinvenendosi, nell’ambito delle disposizioni specifiche vigenti nel settore impositivo del vino, norme derogatorie ai suddetti obblighi di scritturazione, gli operatori sono tenuti, pertanto, all’osservanza di tale adempimento.

In ordine, poi, alle scadenze temporali degli adempimenti di che trattasi, il citato D.M. n.153/2001 non impone una data prefissata ma si limita a prevederne il vincolo della periodicità annuale.
Va considerato, tuttavia, che il depositario autorizzato è tenuto altresì a redigere e trasmettere annualmente, ai sensi dell’art.8, comma 1, del D.M. n. 153/2001,il prospetto riepilogativo della produzione e della movimentazione dei prodotti sottoposti ad accisa entro il quindicesimo giorno successivo al termine dell’anno cui si riferisce.
In riferimento alla scadenza del termine per la presentazione del prospetto annuo riepilogativo della produzione e della movimentazione dei prodotti sottoposti ad accisa, è necessario precisare che la normativa di riferimento (D.M. n.153/01), come chiarito dalla Circolare dell’Agenzia Dogane n. 4769 del 21 dicembre 2001, prevede che il prospetto in parola debba essere presentato entro il 15 gennaio di ogni anno, con riferimento alla movimentazione effettuata tra il 1° gennaio e il 31 dicembre dell’anno precedente. La scadenza del 15 agosto (rif. alla movimentazione 1° agosto/31 luglio dell’anno precedente) è stata introdotta come pura e semplice facoltà, su richiesta degli operatori del settore, per uniformare tale adempimento con la dichiarazione delle giacenze del vino al 31 luglio. Per cui i titolari di deposito fiscale possono adempiere al loro obbligo presentando il prospetto annuo entro il 15 gennaio, oppure avvalersi dell’opportunità concessa loro dalla Circolare delle Dogane sopra indicata.
Infine nell’ambito dei lavori di revisione del D.Lgs. n. 504/95 in esercizio della delega fiscale, l’Agenzia delle Dogane conferma che sono in corso approfondimenti per semplificare ed unificare gli adempimenti di carattere sia vitivinicolo che fiscale.

Fonte: Agenzia delle Dogane

 

 



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