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Documenti di trasporto MVV, convalida mediante PEC

Con la pubblicazione del decreto 1021 del 17/06/2014, sulla Gazzetta ufficiale 19/06/2014, è stata resa operativa la nuova modalità di convalida dei documenti di trasporto MVV.

In aggiunta alle modalità di convalida del documento già in vigore, convalida tramite il comune e convalida mediante apparecchiatura automatica di microfilmatura, l’articolo 8 del  decreto Mipaaf 2 luglio 2013 ha previsto una  nuova modalità che si concreta nell’invio di una copia del documento di accompagnamento MMV a mezzo PEC (posta elettronica certificata) al competente Ufficio periferico dell’ICQRF.

Il decreto è entrato in vigore il 1° settembre 2014.

Si ricorda che il nostro studio ha pertanto implementato la procedura software on-line [Formula GSA], permettendo la gestione completa delle spedizioni e delle comunicazioni di convalida dei documenti.

Per maggiori informazioni circa - l’utilizzo del nostro software on-line - istruzioni per la nuova procedura di convalida, il nostro studio è a completa disposizione.

Nel frattempo ci pare opportuno fare chiarezza su alcuni aspetti legati a questa nuova opportunità prevista per gli operatori del settore.

Convalida mediante PEC

La  convalida  dei  documenti  MVV,  mediante  PEC,  consiste  nelle  seguenti  operazioni  da  parte  dello speditore:

1) lo speditore utilizza una casella di PEC propria o di un soggetto terzo delegato e invia il messaggio alla

casella di PEC dell’ICQRF competente per il luogo di spedizione

2) al messaggio di PEC deve essere allegata copia del documento MVV non prima di quindici ore rispetto

all’ora di partenza;

3) spunta/trascrizione nella casella 18 (fronte-documento) della dicitura «convalida ex articolo 26, comma

1, lettera d), punto ii), secondo trattino» (tali diciture possono essere pre-stampate);

4)  apposizione  della  marca  prescritta  (apporre  sul  documento  la  ricevuta  di  avvenuta  consegna  del messaggio PEC);

5)  apposizione  nella  casella  18  (fronte-documento)  della  data  del  messaggio  di  notifica  di  avvenuta consegna nella casella di PEC ICQRF dell’Ufficio territoriale competente per il luogo di spedizione e della firma del responsabile legale o di un suo delegato; quest’ultima dovrà essere apposta sul documento stampato

Caratteristiche del messaggio

a)  deve riportare il “CODICE UNIVOCO PEC”(vedi tabella A), contenere il n. di riferimento del documento, il nome/denominazione/ragione sociale dello speditore e per i trasporti nazionali l’indicazione per esteso della Provincia.

b)   In  allegato al messaggio di PEC deve essere trasmesso un solo documento di accompagnamento vitivinicolo MVV da convalidare costituito da un file in formato “Word” o “Excel” (o formati equivalenti e compatibili) o “pdf” o da una scansione con risoluzione minima di 200 dpi e massima di 300 dpi; il file è denominato con il numero di riferimento del documento stesso;

c)    leggibile in ogni sua parte;

d)   compilato in ogni sua parte ad eccezione della data e firma del responsabile legale o di un suo delegato nonché della data di inizio del trasporto, dell’ora di partenza e delle altre indicazioni che si riferiscono al trasportatore ed al trasporto di cui alle caselle n. 15 e 16 del MVV.

Apposizione della Marca

A seguito di invio messaggio di PEC si ricevono 2 messaggi di notifica:

  • Avvenuta accettazione ;
  • Avvenuta consegna; la mancata ricezione di “avvenuta consegnaNon consente di disporre della marca prescritta ai fini della convalida del documento

Timbratura preventiva

Come previsto dalla circolare Mipaf del 26/07/2013, La timbratura preventiva non è richiesta nel caso si effettui la convalida tramite PEC

Casi di nullità della convalida

La convalida è nulla ai sensi dell’art. 12, paragrafo 2, terzo capoverso del decreto 2 luglio 2013, qualora il

messaggio di posta elettronica certificata inoltrato ai fini della convalida:

- non riporta il testo del messaggio concernente la dichiarazione dello speditore;

- non reca il documento di accompagnamento del prodotto vitivinicolo in allegato, ovvero è allegato un documento diverso da quello da convalidare;

- non è indirizzato alla PEC ICQRF dell’Ufficio territoriale competente per il luogo di spedizione

Tabella A – Caratteristiche del messaggio PEC

Codice Univoco PEC

Tipologia

Dest.

Art. 29 Reg CE 436/09

MVV-DAV-01

Sfuso/Imbottigliato

Nazionale

Vale ai fini Art 29

MVV-DAV-02

Sfuso/Uve da Tavola

Nazionale

Vale ai fini Art 29

MVV-DAV-03

Sfuso

UE

 

MVV-DAV-04

Sfuso

Extra UE

 

MVV-DAV-05

Imbottigliato

UE/Extra UE

 

TRAS-MVV-DAV-06

Sfuso/No Feccia/No Uva da tavola

Nazionale

Solo ai fini Art. 29 se già convalidato dal comune scansione del documento

TRAS-MVV-DAV-07

Uva da tavola

Nazionale

Solo ai fini Art. 29 se già convalidato dal comune scansione del documento

TRAS-MVV-DAV-08

Sfuso/Feccia/Uva

UE

Solo ai fini Art. 29 se già convalidato scansione del documento

TRAS-MVV-DAV-09

Feccia

Nazionale

Solo   ai   fini   Art.   14   legge   82/2006 scansione del documento

 

Fonte: Corriere Vinicolo

 



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